T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9279

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato e depositato nei termini la signora A.D. impugna, chiedendone l’annullamento, il silenzio rifiuto formatosi a seguito dell’inutile decorso del temine, sull’istanza presentata l’11 maggio 2011, tesa ad ottenere la vendita dell’alloggio sito in Roma Via Bocca di Leone 43, da lei condotto.

Deduce la violazione dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 17 e 18 della Legge Regione Lazio n. 29 del 2003. Esistenza dei presupposti per la declaratoria giudiziale di sussistenza della "fondatezza della domanda" a norma dell’articolo 31, co. 3. del D. Lgs. n. 104 del 2010.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

Il Comune di Roma capitale ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva; entrambi hanno contraddetto le argomentazioni della ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 10 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Nipote della titolare di un contratto di locazione stipulato con il Pio Istituto di S.Spirito e Ospedali riuniti di Roma per la conduzione di un alloggio sito in via Bocca di Leone 43, riferisce di aver coabitato con la nonna sino alla sua morte avvenuta il 6 luglio 1983.

Assume di essere subentrata nel contratto in questione e di aver chiesto alla Comunione AUSL – Gepra Lazio, divenuta nel frattempo proprietaria dell’alloggio de quo, la cessione in vendita del medesimo alla stregua degli altri conduttori di alloggi siti nel medesimo immobile.

Riferisce di aver ricevuto una prima risposta con nota del 21.2.2007 con la quale è stata informata che il ritardo nella vendita del bene immobile era da attribuire alla responsabilità del Comune di Roma e al mancato chiarimento di tutta la situazione ad opera di quest’ultimo.

L’AUSLGepra ha, peraltro, riconosciuto che la ricorrente o meglio l’immobile da lei condotto rientrava tra quelli di cui al Piano delle Attività 2007.

E’ seguita un’ulteriore lettera alla quale è stato dato un riscontro, ancora una volta, soltanto interlocutorio.

Con lettera del 2 novembre 2009 infine, la Regione Lazio ha comunicato alla signora A. che a seguito dello scioglimento della Comunione delle AAUUSSLL del Lazio con la Gepra e del passaggio di proprietà dei relativi beni in suo favore era stata, conseguentemente, conferita alla medesima Regione gestione ordinaria e straordinaria.

Con nota dell’11 maggio 2011 – ricevuta il 16/17 maggio del 2011- la ricorrente ha rinnovato la richiesta di cessione dell’alloggio, questa volta nei confronti della Regione Lazio e diffidato quest’ultima perché assumesse sollecitamente un atto conclusivo del procedimento avviato.

La Regione Lazio non ha provveduto e non ha risposto alla diffida predetta.

Da qui il presente gravame il cui esame viene preceduto da quello sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente Comune.

L’eccezione è fondata.

Deve, invero, convenirsi con il Comune di Roma capitale che lo stesso risulta estraneo all’odierna controversia tenuto conto che secondo quanto documentalmente provato non è titolare dell’alloggio per cui è causa fin dal 2004, anno in cui risulta che la proprietà era della Comunione AASSLL Gepra, poi ceduta, dalla Regione Lazio.

Sempre preliminarmente, va riaffermata la giurisdizione del giudice amministrativo atteso che: "È attribuita al giudice amministrativo la cognizione delle controversie aventi ad oggetto le procedure di dismissione del patrimonio pubblico immobiliare, in quanto sottoposte a norme di carattere imperativo con finalità di interesse generale, alle quali non può che correlarsi, da parte del privato, una situazione soggettiva attiva avente la consistenza (e la giustiziabilità) dell’interesse legittimo; tale elemento, attinente alla genesi del rapporto nascente con la complessiva articolazione amministrativa deputata all’attuazione delle norme stesse, rende indifferente che uno o più dei relativi segmenti procedimentali siano, per ragioni squisitamente organizzatorie, attribuiti a soggetti privati." (Consiglio Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 308; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 29 luglio 2008, n. 7617)

Nel merito il ricorso si rivela infondato.

Con nota del 19 ottobre 2011, depositata in atti, la Regione Lazio, Dipartimento istituzionale e del territorio ha risposto alla ricorrente e, dopo aver riassunto le tappe della vicenda relativa alla proprietà dell’immobile per cui è causa, ha richiamato la legge regionale n. 10 del 13 agosto 2011 che all’articolo 1, comma 102 ha abrogato in via definitiva le norme sulla dismissione del patrimonio immobiliare facente parte del patrimonio pro- indiviso delle Aziende USL del Lazio e attribuito alla Giunta regionale il compito di disciplinare – con apposito regolamento – i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio anzidetto.

Lo stesso dipartimento istituzionale e del territorio ha reso noto che il regolamento richiesto dalla legge n. 10 del 2011 non è stato ancora adottato.

Ne consegue che, alla luce del quadro descritto, non può che affermarsi che il silenzio rifiuto lamentato dalla ricorrente deve ritenersi, allo stato, insussistente.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Il Collegio ritiene che vi siano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Respinge il ricorso proposto dalla Signora D.A., meglio specificata in epigrafe, previa estromissione dal presente giudizio del Comune di Roma capitale.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *