T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma in data 6.4.2011 notificato all’interessato in data 15 aprile 2011 con cui è stata ordinata la "Cessazione immediata" della "attività abusiva" di affittacamere, "con conseguente chiusura" dell’appartamento sito in Via Principe Amedeo n.132.

Avverso gli atti impugnasti il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Nell’appartamento condotto in locazione dal ricorrente (composto da tre stanze ove sono stati collocati 14 posti letto), a seguito di apposito accertamento compiuto da personale della P.S., è stata rilevata la presenza di 13 extracomunitari, i quali hanno dichiarato agli operatori di P.S. di versare, mensilmente, cadauno, la cifra di Euro110,00 al ricorrente per l’uso (comprensivo dell’unica cucina e dell’unico bagno) dello stesso appartamento.

Il Questore di Roma – rilevata la carenza della necessaria autorizzazione amministrativa di affitta camere in capo al ricorrente nonché rilevate, nell’appartamento utilizzato per tale attività, sia carenze igienico sanitarie che nell’impianto elettrico – ha ordinato la cessazione dell’attività abusiva di affittacamere e la relativa chiusura, ritenendola pregiudizievole per l’ordine, la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini.

Con nota in data 21.7.2011, depositata il 26.7.2011, il ricorrente – posto che a seguito dell’ordinanza cautelare n. 2130/2011 è stato risolto il contratto di locazione dell’immobile oggetto di causa e, conseguentemente, la Questura di Roma con provvedimento del 21.6.2011 ha reintegrato il proprietario dell’immobile nei suoi diritti e facoltà -, ha chiesto l’emanazione di una sentenza declaratoria della cessata materia del contendere.

Alla luce delle circostanze sopra indicate, il Collegio ritiene che sia venuto meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

compensa le spese di lite tra le parti in causa;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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