Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-04-2012, n. 6008

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Svolgimento del processo

1. – Pronunciando nel giudizio promosso dalla s.p.a. Arcte nei confronti della s.a.s. Silmar di Silvana Novelli & C., nonchè di N.S. e di F.M., volto ad ottenere l’accertamento della legittimità del recesso per giusta causa di essa preponente dal rapporto di agenzia e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni – giudizio al quale erano state riunite altre tre cause, riguardanti le medesime parti, relative a tre decreti ingiuntivi per il pagamento di provvigioni, emessi dal presidente del Tribunale di Bologna, su ricorso della s.a.s. Silmar, nei confronti della s.p.a. Arcte e dalla stessa opposti -, il Tribunale di Bologna, con sentenza in. data 7 giugno 2001, revocati i decreti de quibus, dichiarava risolto il rapporto di agenzia tra le due citate società per esclusivo inadempimento dell’agente Silmar, determinando il risarcimento dei danni dovuto da quest’ultima a favore della preponente Arcte in L. 20.000.000, pari a Euro 10.329,14; dichiarava tenuta la medesima Arcte al pagamento delle non contestate provvigioni spettanti alla sua ex agente, in relazione al 2^, 3^ e 4^ trimestre 1993, per complessive L. 101.471.420, pari a euro 52.405,61, escluso ogni altro emolumento; e, di conseguenza, effettuata la compensazione, condannava la ex preponente al pagamento in favore della Silmar della somma di L. 81.471.420 (Euro 42.076,48), con gli interessi legali dalla domanda al saldo, compensando interamente le spese processuali tra le parti.

2. – La Corte d’appello di Bologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 novembre 2005, ha rigettato il gravame della società Silmar, della N. e del F., ponendo a loro carico le spese del grado.

La Corte territoriale ha rilevato che correttamente il primo giudice aveva dichiarato risolto per inadempimento della s.a.s. Silmar il contratto di agenzia, conseguentemente escludendo la debenza dell’indennità per mancato preavviso e dell’indennità suppletiva di clientela: ciò in quanto la società preponente aveva dimostrato il calo delle vendite generalizzato nella zona territoriale nella quale l’agente aveva assunto l’incarico di promuovere la conclusione di contratti, con un particolare picco nel periodo natalizio, e la perdita di punti vendita, laddove la Silmar non aveva fornito la prova liberatoria, ossia che il calo delle vendite fosse in linea con la diminuzione registratasi a livello nazionale.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso la società Silmar, la N. ed il F., con atto notificato il 20 settembre 2006, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata società Gruppo Arcte.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per falsa applicazione di norme di diritto circa la mancata prova della domanda attorea) i ricorrenti deducono che il presunto inadempimento della ex agente doveva necessariamente essere collegato al dato generale nazionale riguardante il medesimo periodo preso in esame, giacchè, diversamente, in un periodo di recessione, tutti gli agenti sarebbero in pratica inadempienti nei confronti dell’azienda preponente. Essendo il concetto di inadempimento, in mancanza di uno specifico obiettivo (il target) concordato fin dall’inizio tra le parti, sempre relativo ad una comparazione tra l’attività svolta dall’agente rispetto a quella effettuata dagli altri agenti dello stesso preponente, nella vicenda per cui è causa sarebbe stato onere precipuo dell’attrice dimostrare l’esistenza di una evidente difformità di risultati tra gli agenti in questione.

2. – Il motivo è fondato.

In tema di agenzia, al preponente è consentito risolvere in tronco il contratto in presenza di una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.

Ove il preponente, a motivo della giusta causa di recesso, adduca, in fattispecie nella quale non sia previsto un volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, il calo delle vendite nella zona nella quale l’agente aveva assunto l’obbligo di assumere stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti, e sorga contestazione, in assenza di altri comportamenti censurabili (quali lo sviamento di clientela o la mancata regolare, continua e stabile visita a contatto con la clientela), sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch’esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l’anomalia di quella contestata diminuzione di affari, e quindi fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall’agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito dagli altri agenti dello stesso preponente in altre zone del paese.

Ciò in quanto la ripartizione dell’onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio del diritto in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass., Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20484; Cass., Sez. lav., 1 luglio 2009, n. 15406).

E non v’è dubbio che l’andamento complessivo del mercato sul piano nazionale – significativo ai fini della dimostrazione del carattere ingiustificato del calo, disvelatore di negligenza e trascuratezza dell’agente, rispetto ai risultati raggiunti, nel medesimo periodo ed in altre zone, dagli altri agenti dello stesso committente – rientra tra gli elementi suscettibili di conoscenza soltanto da parte del preponente, sul quale, pertanto, incombe il relativo onere probatorio.

Ha pertanto errato la Corte territoriale a ritenere che rientrasse nella prova liberatoria a carico dell’agente la dimostrazione che la diminuzione delle vendite ad esso riferibile fosse in linea con il calo degli affari a livello nazionale.

3. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri mezzi: del secondo, che lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dall’inadempimento dell’agente; del terzo, con cui ci si duole della mancata valutazione della prova delegata e dei documenti depositati, con conseguente mancata risposta alle domande svolte in via riconvenzionale, relative al risarcimento di tutti i danni causati alla società Silmar in seguito all’immotivata cessazione in tronco, da parte della società Arcte, dei rapporti di agenzia in essere tra le parti; del quarto, che censura l’asserito implicito rigetto della simmetrica domanda di risoluzione per inadempimento del preponente in caso di accertamento dell’inadempimento dell’agente; del quinto, relativo all’intervenuta condanna in solido al pagamento delle spese di giudizio anche nei confronti dell’accomandante F..

4. – La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2012

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