T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9276

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con la domanda di giustizia in epigrafe – già proposta innanzi al Tar della Campania, Napoli, e da detto Tribunale definita con la sentenza n.01501/2011 che, con decisione n.4934/2011 del 20.7.2011, è stata annullata dal Consiglio di Stato con rinvio a questo Tribunale funzionalmente competente – la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla riassunzione del giudizio ed ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui la Regione resistente ha condizionato l’esercizio dei poteri conferiti sino al 31.12.2010, con Ordinanza del P.c.m. n.3888 del 14.7.2010, al Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socioeconomico- ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, al rispetto dei requisiti previsti dal d.m. 05.2.1998 come indicato nel parere tecnico rilasciato dalla facoltà di Ingegneria dell’Università Parthenope;

Considerato che il citato Commissario delegato è stato autorizzato, con l’O.p.c.m. sopra richiamata, ad utilizzare i sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio all’interno del bacino idrografico del fiume Sarno e classificati con codici CER 170506 e CER 19 13 02 conformi ai parametri della colonna B dell’allegato 5 della parte IV del d.ls. n.152 del 2006 come copertura giornaliera dei rifiuti abbancati nelle discariche di cui all’art.9 del d.l. n.90/2008;

Considerato che pur essendo stato, con D.P.C.M. 11.1.2011, prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico de fiume Sarno, nondimeno non sono stati prorogati, alla scadenza del 31.12.2010, i poteri commissariali di cui alla citata Ordinanza n.3888/2010 e che, pertanto, non potendo più essere realizzata la specifica attività di abbancamento in relazione alla quale erano state imposte le prescrizioni di cui al provvedimento regionale impugnato, la ricorrente Amministrazione ha, con nota depositata il 23.11.11, partecipato che è venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso di cui trattasi;

Considerato che in forza di tale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame originariamente proposto non rimane al Collegio che prenderne atto, imponendosi una declaratoria in conformità;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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