Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-04-2012, n. 6007 Muro sul confine e non

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Ze.Br., con atto di citazione notificato il 9 aprile 1988, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento l’Impresa di costruzioni Battaini s.r.l., esponendo che quest’ultima, proprietaria della p.ed. 527/10 di Mezzolombardo adiacente alla p.ed.

527/3 appartenente ad esso attore, aveva realizzato opere edificatorie in violazione delle distanze legali, avendo sopraelevato un muro posto sul confine tra i fondi ed eseguito dei manufatti sporgenti dalla falda del tetto.

L’attore chiese pertanto che, previo accertamento dell’esatta linea di confine tra le due proprietà, la convenuta fosse condannata a demolire ed arretrare le parti di costruzione non conformi alle distanze di legge.

Si costituì la convenuta, resistendo.

Espletata c.t.u. ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, il Tribunale di Trento, con sentenza in data 25 maggio 1992, respinse la domanda, sul rilievo che il muro doveva presumersi in comunione, essendo stato costruito sul confine per dividere le due proprietà, e che le lamentate sporgenze non superavano l’altezza del muro.

2. – La Corte d’appello di Trento, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 gennaio 2000, respinse il gravame di Z.A. ved. Ze. e Ze.Vi., eredi di Ze.Br., considerando: (a) che, in base all’art. 18 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione vigente al momento dell’edificazione, le costruzioni del nucleo abitato esistente potevano essere realizzate unite od aderenti a costruzioni già esistenti; (b) che il muro era da ritenere costruzione, avendo fin dall’origine un’altezza ben superiore ai cinque metri; (c) che nel giudizio non rilevava la questione della irregolarità delle vedute.

3. – La Corte di cassazione, con sentenza n. 165 del 10 gennaio 2003, ha accolto il ricorso della Z. e dello Ze., giacchè il giudice di merito non aveva preso chiara posizione in ordine alla dedotta sopraelevazione: la Corte del merito, infatti, dopo avere correttamente qualificato il vecchio muro come costruzione a tutti gli effetti e ben descritto la situazione di fatto antecedente all’intervento dell’Impresa Battaini, aveva sorvolato su quella successiva, evitando di esprimersi in ordine all’esistenza o meno di sopraelevazione, in seguito alla ristrutturazione dell’edificio preesistente. Ha affermato la Corte di cassazione: "La lettura della sentenza impugnata sembra assolutamente prescindere da questo elemento, che peraltro non esclude in fatto, donde la necessità di una pronuncia esplicita sul punto che, a prescindere da quale sia la soluzione da adottarsi, risponda al quesito della necessità del rispetto o meno delle distanze previste dallo strumento comunale tra il complesso nella sua parte sopraelevata e quella preesistente". 4. – Riassunta la causa, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2021 del 20 novembre 2009, ha accolto l’appello degli eredi di Ze.Br. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento, ha condannato la società convenuta s.r.l. Impresa Battaini ad arretrare mediante abbattimento sino al ripristino della distanza legale di metri lineari tre dal confine quelle parti dell’edificio intavolato, sito a confine con la proprietà Z. – Ze., che superano detta distanza, limitatamente a quanto integra sopraelevazione, e ciò secondo le indicazioni specifiche contenute nella relazione tecnica Trettel in data 29 novembre 2009 ed allegata planimetria.

La Corte territoriale ha rilevato:

– che le costruzioni dai confini devono mantenere una distanza lineare di metri tre, fatta salva l’eventuale aderenza;

– che la sentenza della Corte di cassazione n. 165 del 2003 ha distinto tra la parte sopraelevata e quella preesistente del complesso edilizio in questione;

– che dalla svolta c.t.u. risulta "accertato l’innalzamento del muro in contestazione stante che l’altezza del medesimo, in precedenza di 5,30 mt. , era divenuta – a seguito dei lavori eseguiti dalla società Battaini – rispettivamente di metri 5,70 per una parte dello stesso e di metri 5,95 per l’altra parte";

– che, anche considerando le tolleranze del caso, è innegabile una sopraelevazione del muro, nella parte in cui risultano installate tre file di blocchi di cemento sovrapposti;

– che non ha alcuna incidenza l’entrata in vigore del nuovo PRG del Comune di Mezzolombardo, perchè lo ius superveniens "riguarda esclusivamente l’aspetto urbanistico della vicenda e non quello civilistico" e "non poteva … prevedere che fossero ammesse costruzioni ad una distanza inferiore, in deroga al codice civile". 5. – Per la cassazione della sentenza della Corte di Venezia Ba.Gr. ved. B. con le altre ex socie della Impresa Costruzioni Battaini e la stessa s.r.l. Impresa Battaini in liquidazione hanno proposto ricorso, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, ad avviso dei quali il ricorso sarebbe tardivo, perchè non proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto – al posto dell’originario termine di un anno – dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita nonchè in materia di processo civile), che ha novellato l’art. 327 cod. proc. civ..

L’eccezione è infondata.

La modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., opera, a decorrere dal 4 luglio 2009, in relazione "ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", come prevede la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1 (Cass., Sez. 6^-3, 2 dicembre 2011, n. 25792), e nella specie pertanto non è applicabile, risalendo l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado al 9 aprile 1988.

E’ evidente, infatti, che il citato art. 58, comma 1, quando allude ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, si riferisce all’instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, dovendosi escludere che esso intenda avere riguardo all’instaurazione di una fase di un grado di giudizio o di un grado di giudizio. Lo fanno manifesto le disposizioni dei commi successivi, e particolarmente quella del comma 2 e quella del comma 5 dello stesso art. 58, le quali, in deroga al principio generale del comma 1, applicano criteri che fanno riferimento al grado del giudizio o al momento della pronuncia del provvedimento impugnato con riguardo all’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione (cfr. Cass., Sez. 6^-3, 17 maggio 2011, n. 10846).

2. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 10 preleggi, comma 1, e art. 11 preleggi, degli artt. 873, 872 e 869 cod. civ. e degli artt. 40, 39 e 41 delle norme di attuazione del PRG di Mezzolombardo, entrato in vigore nel 2003, nonchè dell’art. 18 delle norme di attuazione del vecchio PRG; difetto di attività e difetto di motivazione) si censura che non sia stato applicato il nuovo strumento urbanistico del Comune di Mezzolombardo, entrato in vigore nel 2003, che consente la sopraelevazione degli edifici esistenti entro i limiti di altezza della zona, anche senza il rispetto della distanza regolamentare dai confini.

2.1. – Il motivo è fondato.

La Corte del rinvio, nel pervenire all’accoglimento dell’appello proposto dagli eredi dell’originario attore limitatamente a quanto integra sopraelevazione dell’originaria costruzione, ha fatto applicazione dell’art. 18 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione vigente al momento dell’edificazione, il quale, salva la costruzione in aderenza, prescriveva una distanza di tre metri dal confine.

Sennonchè, in corso di causa è sopravvenuto, nel 2003, un nuovo strumento edilizio del Comune di Mezzolombardo, che espressamente consente la realizzazione di ampliamenti, nel rispetto degli indici massimi previsti, "per sopraelevazione sul sedime esistente":

ampliamenti "sempre consentiti, anche in deroga alle distanze dai confini" (art. 40 del nuovo PRG – come risulta dal testo della variante).

Poichè nella specie non si era ancora formato alcun giudicato sulla illegittimità della sopraelevazione quando è entrata in vigore la nuova disciplina delle distanze recata dalla variante al PRG, ha errato la Corte territoriale ad escludere l’applicazione della sopravvenuta, e più favorevole, normativa edilizia comunale.

Il giudice a quo avrebbe dovuto fare applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 3 settembre 1991, n. 9348; Sez. 2^, 22 febbraio 1996, n. 1368; Sez. 2^, 28 novembre 1998, n. 12104; Sez. 2^, 28 maggio 2003, n. 8512; Sez. 2^, 15 giugno 2010, n. 14446), secondo cui, in tema di distanze legali, qualora sopravvenga una disciplina regolamentare edilizia meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima in quanto, risultando conforme alla nuova disciplina, ha caratteristiche identiche a quelle previste per le costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

Nè è condivisibile il rilievo della Corte territoriale, secondo cui l’inapplicabilità dello ius superveniens discenderebbe dal fatto che esso riguarderebbe "eselusivamente l’aspetto urbanistico della vicenda e non quello civilistico" e non potrebbe prevedere l’ammissibilità di "costruzioni ad una distanza inferiore, in deroga al codice civile".

Infatti, per un verso la distanza di tre metri dal confine – che il giudice del rinvio ha imposto di rispettare, ordinando l’arretramento della sopraelevazione – è prescritta, non dal codice civile, ma da una norma regolamentare (il precedente strumento urbanistico del Comune di Mezzolombardo); per l’altro verso, l’art. 873 cod. civ., non fissa distanze dai confini, ma solo tra costruzioni, ed il rispetto di questa regola, alla quale la variante del 2003 non apporta alcuna deroga, qui non rileva.

3. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle altre censure: del secondo motivo (nullità della sentenza o del procedimento e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla convenuta), con cui si censura che la Corte del merito non abbia tenuto conto del fatto che, in base all’atto notarile 11 dicembre 1920, regolarmente intavolato, sussisteva, fin dal 1920, una costruzione a confine alta sei metri, concordata e riconosciuta dai danti causa delle attuali parti ed in parte (fino ai due metri di altezza) anche costruita a spese comuni;

del terzo mezzo, il quale lamenta che la Corte di Venezia abbia "dimenticato" altra eccezione sollevata dalla Impresa Battaini, là dove si sostiene che i manufatti costituenti la copertura della scala che porta al tetto non possono essere considerati costruzione; del quarto motivo, con cui si addebita alla sentenza impugnata una errata lettura della sentenza rescindente della Corte di cassazione.

4. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa è rinviata alla Corte d’appello di Trento.

Il giudice del rinvio accerterà, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina urbanistica comunale, se la costruzione oggetto di causa ricade nell’area residenziale di completamento, alla quale si riferisce la modifica intervenuta.

La Corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Trento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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