T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 7 marzo 2011 e depositato il successivo 18 marzo 2011, il ricorrente impugna la determinazione con cui, in data 13 dicembre 2010, il Direttore del Dipartimento Programmazione economica e sociale della Regione Lazio ha approvato, "ai sensi del comma 20 art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di modifica del capping relativo al lotto 3 bacino 3 della discarica per rifiuti misti non pericolosi di Cerreto (Fr) presentato dalla M. s.r.l.";

Rilevato che:

– con le memorie difensive prodotte agli atti, la Regione Lazio e la controinteressata M. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione attiva all’impugnativa del Comune di San Giovanni Incarico, adducendo – in particolare – che la discarica ricade nel territorio di altro Comune, quello di Roccasecca, ed il predetto Comune di San Giovanni Incarico non "ha dedotto o tanto meno provato la sussistenza di specifici pregiudizi che esso Comune possa subire" (cfr., in particolare, memoria M. del 31 marzo 2011);

– a supporto della fondatezza dell’eccezione formulata, è stata, tra l’altro, richiamata la decisione del Consiglio di Stato n. 5713 del 2 ottobre 2006. In tale occasione, infatti, il giudice amministrativo – nel decidere un appello riguardante una sentenza emessa in ordine alla legittimità dell’ordinanza del Commissario delegato n. 2/2002 di localizzazione della discarica in questione – ebbe modo di rilevare il difetto di legittimazione all’impugnazione del Comune ricorrente;

– la M. ha, poi, ricordato che, con la recente sentenza n. 7682 del 4 ottobre 2011, la Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune in argomento avverso il provvedimento di riclassificazione della discarica dalla predetta gestita;

Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata sia fondata, tenuto conto che non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto con le sopra richiamate decisioni, le quali risultano basate su rilievi che si attagliano anche al caso di specie, e precisamente:

– la discarica – oggetto di riclassificazione – è collocata nel Comune di Roccasecca e non nel Comune ricorrente;

– ciò detto, il Comune ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il pregiudizio effettivamente subito dall’area di competenza, "posto che il criterio della vicinitas non è considerato sufficiente dalla consolidata giurisprudenza amministrativa" (cfr., tra le altre, C.d.S., 16 aprile 2003, n. 1948);

– nel caso di specie, l’assolvimento di detto onere è mancato. In particolare, la ricorrente si è limitata – in sede di ricorso introduttivo ma anche negli atti in seguito prodotti – ad addurre essenzialmente il criterio della "vicinitas", astenendosi dal produrre elementi e/o dati di carattere oggettivo, idonei ad attestare l’effettiva sussistenza di un pregiudizio specificamente connesso all’adozione del provvedimento impugnato, riguardante, tra l’altro, non l’esercizio e la gestione della discarica in sé bensì la semplice modifica del capping di una porzione di quest’ultima;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada dichiarato inammissibile;

Ritenuto, da ultimo, che – tenuto conto delle peculiarità della vicenda – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso 2383/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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