T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9274

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società E. a r.l. si è gravata avverso il provvedimento, in epigrafe indicato – adottato dal Soggetto Attuatore delle attività di cui all’Ordinanza del P.c.m. n.3249 dell’8.11.1992, tale nominato con decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio – con cui la medesima società è stata autorizzata ad allestire e gestire una discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Latina, loc. Borgo Montello: località in cui insistono anche le discariche gestite dalla Ecoambiente s.r.l. ed Ind.Eco s.r.l.;

Considerato che l”azionata impugnativa attiene alle sole parti del provvedimento citato che, a avviso della ricorrente, contengono limitazioni, condizioni e restrizioni tali da pregiudicare l’attività della discarica autorizzata;

Considerato che, nel corso del giudizio, è stato depositato l’atto notarile del 19.1.2006 in precedenza indicato, in forza del quale la società incorporante I. s.r.l. è subentrata, ipso iure, in tutti i rapporti facenti già capo alla società incorporata e, dunque, in tutte le autorizzazioni, concessioni, registrazioni ecc. di cui era titolare la società incorporata ricorrente (ved. anche memoria del comune di Latina, depositata il 15.7.2011, cui è unito, sub all. n.21, il decreto commissariale n.7 del 10.3.2006 di voltura dell’autorizzazione per cui è causa alla I. s.r.l.);

Considerato che detta società incorporante ha depositato, in data 26.9.2011, memoria, sottoscritta dai propri procuratori, con cui ha partecipato che, a seguito della mutata situazione in fatto ed in diritto, è venuto meno il suo interesse alla decisione del ricorso, invocandone declaratoria di improcedibilità;

Considerato che tale dichiarazione fatta dai difensori della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito (cfr., sul principio, Cons.St., IV^, nn. 3041 e 2551 del 2004);

Considerato che a fronte della predetta manifestazione di volontà che esclude ogni interesse alla coltivazione dell’originario gravame, non rimane al Collegio che adottare una declaratoria in conformità;

Considerato che le spese di lite possono essere compensate fra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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