Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 25-10-2011, n. 38754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunziata in data 6 maggio 2010, il GIP del Tribunale di Rossano dichiarava non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., comma 3nei confronti di G.R. in ordine al delitto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, commesso in (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste.

Assumeva il GIP che il reddito complessivamente conseguito dalla G. nell’anno 2007 non era superiore alla somma di Euro 9.945,84 a fronte di un limite massimo pari ad Euro 9.723, maggiorato di ulteriori Euro 2.000,00, poichè, pur risultando i redditi prodotti in quello stesso anno dal nucleo famigliare della imputata superiori al suddetto limite, anche avuto riguardo alle indennità di malattia e di disoccupazione, la stessa indennità di disoccupazione erogata dall’INPS (pari ad Euro 3.556,76) era stata già conteggiata nell’ammontare complessiva del reddito dichiarato ai fini IRPEF, pari ad Euro 7.642,00.

Ricorre per cassazione, avverso la sentenza, il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro invocandone l’annullamento, per essere il GIP incorso nei denunziati vizio di violazione e falsa applicazione della citata legge. Lamenta il ricorrente che il GIP del Tribunale di Rossano, pur avendo accertato l’oggettiva falsità delle dichiarazioni rese dall’imputata in ordine all’ammontare del reddito percepito per l’anno 2006 (anno di riferimento ai fini dell’ammissione a beneficio,nel caso concreto) abbia poi ritenuto insussistente il reato contestato, non avendo comunque il reddito complessivamente conseguito dalla G. nel 2007,superato il limite stabilito dalla legge.

Di contro a tale assunto, le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno statuito, con sentenza n. 6591 del 2008, che, ai fini dell’integrazione del delitto contestato, hanno rilevanza le false dichiarazioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ed in ogni altra dichiarazione prevista ai fini dell’ammissione al beneficio, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come rilevato dal Procuratore Generale, il Giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione del disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, giusta quanto statuito dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte con sentenza n. 6591 del 2008 (oltrechè, in precedenza, anche dalla Sez. 5 con altra sentenza n. 13828 del 2007).

Con dette decisioni si è invero sancito il principio di diritto secondo il quale il delitto de quo sussiste anche nel caso di false indicazioni o di omissioni anche parziali riferibili alla dichiarazione sostitutiva di certificazione o ad ogni altra dichiarazione prevista dal citato D.P.R. ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio".

Rileva comunque il Collegio che la contestazione, riportata nell’epigrafe della sentenza impugnata, concerne la falsa attestazione resa dalla G. agli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 222/2008 pendente dinanzi al Tribunale di Rossa no, in ordine all’insussistenza di redditi personali ed in ordine all’ammontare di quello riferito ai componenti della famiglia anagrafica, in misura inferiore al limite previsto dall’art. 76 citato D.P.R. (pari per il 2006: anno di riferimento nel caso di specie, ad Euro 9.723,84 maggiorato di Euro 2.000,00 e quindi complessivamente pari ad Euro 11.723,84) quando invece, a seguito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza – in relazione allo stesso anno – era risultato, in contrasto con quanto dichiarato, che il reddito complessivo raggiungeva l’importo superiore di Euro 13.931,84.

Il GIP ha invece ritenuto, "esaminando il contenuto della dichiarazione dei redditi di lavoro IRPEF ed assimilati dell’anno 2007 – anno di riferimento -" che "il reddito complessivamente conseguito dalla G. nell’anno 2007 " non superava la somma di Euro 9.945,84 e che quindi rientrava nei limiti di reddito soprarichiamati pari ad Euro 9.723,00 maggiorato di Euro 2.000,00, posto che la indennità di disoccupazione corrisposta dall’INPS alla imputata (quale emolumento da considerare ai fini della determinazione dei limiti di reddito, à sensi del D.P.R. n 115 del 2002, art. 76, comma 3) risultava già inclusa nel reddito complessivo, pari ad Euro 7.642,00.

Ora, subordinatamente all’applicazione, nel caso di specie, del testè richiamato principio di diritto, deve tuttavia evidenziarsi che il Giudice di prime cure è altresì incorso in evidente vizio di motivazione avendo erroneamente tenuto conto dei dati reddituali della imputata riferibili all’anno 2007, quando invece la contestazione concerneva, quale anno di riferimento agli effetti dell’ammissione al beneficio, l’anno 2006. Il dato reddituale (e quello relativo agli emolumenti assimilati al reddito,dalla speciale normativa) di cui si sarebbe dovuto tener conto non poteva che riferirsi all’anno 2006 (e non all’anno 2007) al pari sia delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da rendersi dalla imputata sia della documentazione di natura fiscale utilizzata ai fini della decisione.

L’impugnata sentenza deve quindi esser annullata con rinvio per un nuovo esame della questione al Tribunale di Rossano che si atterrà a quanto fin qui esposto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di ROSSANO. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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