T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9273

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente contesta il silenzio serbato dall’amministrazione a fronte dell’istanza proposta il 7.6.2010 con la quale è stato chiesto l’annullamento e/o la rettifica d’ufficio della nota in data 28.10.2009 prot. n. 15589409 con la quale è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente al fine di ottenere l’autorizzazione paesaggistica per la costruzione e l’esercizio in concessione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica e relativo elettrodotto sito nel Comune di Acuto.

Al riguardo, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché a fronte di una istanza di autotutela non è configurabile un silenzioinadempimento dell’Amministrazione.

In sostanza, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento in data 28.10.2009 prot. n. 15589409 e non può superare il termine di decadenza per impugnare il provvedimento del 2009 mediante la contestazione del silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte della presentazione di una istanza di autotutela.

Mediante la contestazione del presunto "silenziò dell’Amministrazione, infatti, risultano formulate censure che – pur se formalmente dirette avverso l’inerzia – tendono sostanzialmente ad inficiare la legittimità del provvedimento in data 28.10.2009 prot. n. 15589409 sopra indicata, sulla base di elementi e/o circostanze di cui la ricorrente era, tra l’altro, già a conoscenza fin dal 2009.

Ciò detto, appare evidente che la disamina nel merito di tali censure non avrebbe altro effetto che quello di rimettere in discussione un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile per maturazione del termine decadenziale dei 60 giorni, con elusione dell’ormai sopravvenuta insindacabilità.

In ragione di tale constatazione, il Collegio ritiene, pertanto, doveroso aderire all’orientamento già assunto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 2558 del 2010, secondo il quale – proprio perché "ammettere l’autonoma impugnabilità" di note di tal genere "implicherebbe il sostanziale aggiramento del termine decadenziale" di legge – "a fronte di un’istanza del privato intesa a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela,…. qualora l’istanza sia riscontrata con un atto nel quale l’Amministrazione si limita a escludere l’avvio di un procedimento di autotutela, tale atto non è autonomamente impugnabile, risolvendosi in una mera conferma della legittimità del precedente operato della stessa Amministrazione, ormai definitivo e inoppugnabile". In definitiva, sempre in linea con la richiamata decisione, è evidente che la ricorrente – una volta venuta a conoscenza del provvedimento in data 28.10.2009 prot. n. 15589409 – "ha legittimamente ritenuto di far valere i propri diritti seguendo strade alternative a quella della proposizione di un ricorso giurisdizionale" (in particolare, sollecitazione di interventi in autotutela alla Amministrazione regionale) ma ciò "le ha precluso la possibilità di poter esperire tale rimedio";

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara inammissibile il ricorso;

compensa le spese di lite tra le parti in causa;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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