Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 25-10-2011, n. 38712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18 novembre 2008, la Corte d’appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 16 giugno 2008 dal GIP del Tribunale di Napoli in esito a giudizio abbreviato nei confronti di C.A. e di F.G. – riconosciuti responsabili, in concorso, del delitto continuato di illegale detenzione e cessione di sostanze stupefacenti tipo cocaina e marijuana, commessi in (OMISSIS), con la recidiva semplice quanto alla C. – rideterminava, per 1 entrambi, la pena in anni due di reclusione ed Euro 12.000 di multa, riconosciuta l’attenuante del fatto di speciale tenuità.

La Corte distrettuale, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, ha sottolineato, a dimostrazione dell’affermazione di responsabilità della C., a titolo di concorso nel reato ascrittole, che era rimasto accertato che costei si trovava all’interno dell’abitazione ancor prima del perfezionamento della cessione della cocaina a tale D. (che peraltro aveva già acquistato cocaina la settimana precedente, nella stessa casa e con le stesse modalità) e che la ritardata apertura della porta d’ingresso era palesemente finalizzata a consentire al correo F. di nascondere le sostanze stupefacenti che la P.G. avrebbe sequestrato.

Avverso la sentenza ricorrono personalmente per cassazione entrambi gli imputati.

C.A., con un unico motivo, deduce i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione, quantomeno ex art. 530 cpv. c.p.p..

Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe obliterato di qualificare come integrante mera connivenza non punibile il comportamento passivo dalla stessa serbato, per aver assistito alla commissione del reato nella consapevolezza della presenza dello stupefacente occultato nella comune abitazione, in maniera più o meno rudimentale, dal F. (che se ne era assunto l’esclusiva responsabilità), non contribuendo peraltro ad apportare alcun contributo causale rilevante alla consumazione dello stesso, tant’è vero che la perquisizione personale dell’imputata aveva dato esito negativo. Deduce altresì l’imputata, a propria discolpa, che, nell’abitazione, si trovavano, all’atto dell’intervento della P.G., altri due suoi famigliari e che non furono rinvenute sostanze da taglio nè bilancino.

Entrambi gli imputati lamentano altresì il difetto di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, pur avendo proceduto la Corte distrettuale, in accoglimento di uno specifico motivo d’appello, a riconoscere ai prevenuti la speciale attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, facendo luogo alla conseguente riduzione della pena. Assumono i ricorrenti l’insussistenza di ritenersi condizioni oggettive o soggettive ostative alla concessione del beneficio, giacchè entrambi gli imputati risultavano sostanzialmente incensurati.

Instano conclusivamente per l’annullamento della impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Le doglianze proposte dalla sola C. si pongono ai limiti dell’inammissibilità. La ricorrente, pur denunziando l’inosservanza e l’erronea applicazione della disciplina normativa in tema di concorso di persone nel reato assumendo la configurabilità nella propria condotta, degli estremi di una mera connivenza passiva non punibile, richiamando il contenuto dell’informativa di reato redatta dalla P.G., non apparirebbe aliena dal prospettare una diversa ricostruzione, in fatto, dell’episodio delittuoso, rispetto a quanto definitivamente accertato nei gradi di merito. Orbene deve invece ribadirsi che del tutto correttamente la C. veniva ritenuta responsabile dell’addebito contestatole, in concorso con il F., giacchè, posta la incontestabile consapevolezza della donna della detenzione dello stupefacente, a fini di spaccio, all’interno della propria abitazione (ove la settimana precedente, lo stesso acquirente D. aveva perfezionato altra cessione di cocaina a titolo oneroso ) desumibile anche dalle accurate modalità di occultamento, costei aveva reso un fondamentale contributo causale agevolativo in favore del F.. Ritardando di alcuni minuti l’apertura della porta d’ingresso alla quale si era presentato il personale di P.G. (appostato all’esterno e che aveva notato la cessione della dose effettuata poco prima, a beneficio del D. al quale il F. aveva gridato di scappare, essendosi presentate "le guardie"), la C. aveva fatto quanto in quel preciso istante era nelle sue possibilità al fine di permettere al correo di nascondere la droga e quindi di sottrarla al sequestro di guisa da conservarne la detenzione nel l’interesse, ovvia mente di assicurare ad entrambi il conseguimento dell’illecito profitto derivante dalla destinazione allo spaccio. Si è quindi ben lungi dall’ipotesi della mera connivenza passiva di colei che condivide unicamente l’abitazione con il materiale detentore dello stupefacente.

L’impugnata sentenza deve invece esser annullata, in accoglimento delle doglianze proposte da entrambi i ricorrenti, limitatamente alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena:

beneficio invero enunciato nelle conclusioni dell’atto d’appello, non prese tuttavia in esame,a tale titolo, dalla Corte distrettuale ed in linea teorica non escluso nel caso concreto, stante l’entità della pena di genere detentivo irrogata agli imputati a seguito del riconoscimento della speciale attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Il Giudice di rinvio, attenendosi a quanto testè precisato, valuterà, nell’ambito della discrezionalità riconosciutagli dalla legge, se, nel caso specifico, possano o meno ritenersi sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi cui l’art. 163 c.p., e segg. subordinano la concessione dell’invocato beneficio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente alla richiesta sospensione con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso della C..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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