T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi dell’11 marzo 2011 n. 4819, classifica 46.24, notificato il 18 marzo 2011 e della nota cat. 6H/2011/PAS della Questura di Rieti e gli altri atti allo stesso connessi.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare: – la violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990 perché l’Amministrazione ha adottato l’atto impugnato senza comunicare all’interessato l’avvio del relativo procedimento, senza che ricorressero esigenze di celerità e cautelari; – il difetto dei presupposti di cui all’art. 39 TULPS per disporre il divieto di detenzione di armi, in quanto l’Amministrazione ha tenuto conto di quanto rappresentato dalla moglie del ricorrente, senza compiere alcun approfondimento istruttorio; – il fatto che il provvedimento di diniego sia stato assunto senza che vi fossero sospetti sulla possibilità che il ricorrente abusasse delle armi detenute.

Le censure avanzate dalla parte ricorrente sono infondate per le ragioni di seguito indicate:

– il provvedimento è stato adottato su segnalazione della moglie del ricorrente (dalla quale egli sostiene di essere separato di fatto) secondo la quale il C. non sarebbe più nelle condizioni fisiche e psichiche di detenere armi;

– con ord. 7.7.2011 n. 6091, sono stati chiesti all’Amministrazione documentati chiarimenti unitamente alla nota della Questura di Rieti prot. n. 6H/2001/PAS del 24.1.2011 sulla quale si basa il provvedimento impugnato;

– in data 8.8.2011 l’Amministrazione ha depositato la citata nota della Questura di Rieti dalla quale emerge la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, posto che il C., all’epoca dei fatti, era stato ricoverato a seguito di emorragia celebrale e, quindi, era stato ritenuto impossibilitato a provvedere alla custodia delle armi e delle relative munizioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo rigetta;

– compensa tra le parti in causa le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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