T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9270

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che – in linea, tra l’altro, con quanto affermato dal difensore della ricorrente nel corso della camera di consiglio – il ricorso principale vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’Amministrazione ha fornito riscontro alla istanza della sig. P. con la nota del 7 giugno 2011, oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti;

Ritenuto, ancora, che l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente in relazione ai motivi aggiunti sia meritevole di condivisione sulla base delle seguenti considerazioni:

– la nota oggetto di impugnativa appare meramente esplicativa delle ragioni per le quali l’Amministrazione si è determinata ad inserire la controinteressata, sig.ra Sabrina Lattanzi, al 20° posto della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 3 del 7 gennaio 2010 e, pertanto, risulta priva di carattere provvedimentale. Detta nota non rivela, infatti, l’intervento di una nuova valutazione della questione da parte del Consiglio Regionale del Lazio, in esito all’eventuale rinnovo dell’istruttoria, bensì è meramente descrittiva dell’iter che ha condotto – in fase di predisposizione della graduatoria – a posizionare la controinteressata al 20° posto. Ciò detto, la stessa non può formare oggetto di autonoma impugnativa;

– non può essere, poi, dimenticato che la nota de qua è di riscontro all’istanza della ricorrente tesa all’annullamento in autotutela della già citata determinazione dirigenziale n. 3 del 7 gennaio 2010, predisposta, tra l’altro, in seguito all’accesso agli atti del concorso concesso in data 14 settembre 2010, in esito ad apposita istanza della ricorrente del 15 luglio 2010. Come rileva la disamina dei motivi aggiunti, risultano, pertanto, formulate censure che – pur se formalmente dirette avverso la nota del 7 giugno 2011 – tendono sostanzialmente ad inficiare la legittimità della determinazione sopra indicata, sulla base di elementi e/o circostanze di cui la ricorrente era, tra l’altro, già a conoscenza fin dal 14 settembre 2010. Ciò detto, appare evidente che la disamina nel merito di tali censure non avrebbe altro effetto che quello di rimettere in discussione un provvedimento ormai divenuto inoppugnabile per maturazione del termine decadenziale dei 60 giorni, con elusione dell’ormai sopravvenuta insindacabilità. In ragione di tale constatazione, il Collegio ritiene, pertanto, doveroso aderire all’orientamento già assunto dal Consiglio di Stato con la decisione n. 2558 del 2010, richiamata anche dalla Regione Lazio, secondo il quale – proprio perché "ammettere l’autonoma impugnabilità" di note di tal genere "implicherebbe il sostanziale aggiramento del termine decadenziale" di legge – "a fronte di un’istanza del privato intesa a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela,…. qualora l’istanza sia riscontrata con un atto nel quale l’Amministrazione si limita a escludere l’avvio di un procedimento di autotutela, tale atto non è autonomamente impugnabile, risolvendosi in una mera conferma della legittimità del precedente operato della stessa Amministrazione, ormai definitivo e inoppugnabile". In definitiva, sempre in linea con la richiamata decisione, è evidente che la ricorrente – una volta venuta a conoscenza della determinazione dirigenziale n. 3 del 7 gennaio 2010 o, comunque, degli atti del procedimento in virtù dell’accesso – "ha legittimamente ritenuto di far valere i propri diritti seguendo strade alternative a quella della proposizione di un ricorso giurisdizionale" (in particolare, sollecitazione di interventi in autotutela alla Amministrazione regionale) ma ciò "le ha precluso la possibilità di poter esperire tale rimedio";

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4484/2011, come in epigrafe proposto:

– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

– dichiara inammissibili i motivi aggiunti;

– compensa tra le parti le spese di giudizio;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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