T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio è stato impugnato il provvedimento, risalente al 17.2.2009, di trasferimento dell’esponente, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, dalla sede di Napoli a quella di Roma;

– che all’udienza camerale del 23.4.2009 la trattazione dell’istanza cautelare, su richiesta del ricorrente, è stata differita a data da destinarsi;

– che con istanza depositata il 18.4.2011 il ricorrente ha chiesto la fissazione di nuova udienza camerale, allegando all’istanza stessa copia della sentenza del Trib. penale di Napoli n.2024/2011, depositata l’11.2.2001 e passata in giudicato – come ivi riportato – il 27.3.2011, che lo assolve dai reati che, a suo tempo, gli sono stati contestati;

Vista la propria Ordinanza n,2631/2011 con cui la Sezione, dopo aver rilevato:

– che il provvedimento di trasferimento gravato è stato adottato dopo il rinvio a giudizio del ricorrente e con salvezza del riesame della sua posizione all’esito del procedimento penale;

– che detta ultima circostanza è venuta a concretizzarsi con la pronuncia del Tribunale penale di Napoli appena indicata;

ha disposto un intervento interlocutorio al fine di apprezzare se la resistente Amministrazione intende confermare, o meno, la determinazione avversata alla luce del citato ed intervenuto giudicato;

Considerato che l’onerata amministrazione ha ottemperato al detto incombente e con nota del 18.11.2011, depositata il successivo 21 novembre, ha comunicato che con decreto del Capo della Polizia dell’11.11.2011 ha disposto, anche sulla base del favorevole parere del Questore di Napoli, la revoca del provvedimento oggetto di impugnativa ed il rientro in servizio del ricorrente, con decorrenza immediata, presso al Questura di Napoli;

Considerato che, in forza di tale sopravvenuta determinazione, nessun interesse residua in capo al S. a coltivare il ricorso originariamente proposto, imponendosi una declaratoria in conformità;

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che le spese di lite, alla luce del contegno serbato dalla resistente amministrazione e della peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del C.p.a., dichiara improcedibile, per le ragioni esplicitate in parte motiva, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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