Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-04-2012, n. 6000 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 6850 del 2005 il Tribunale di Roma, accertata l’esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra B.G. e R.D. in relazione ad attività – svolta dal lavoratore – di guardiano notturno e di posteggiatore nell’autorimessa sita in (OMISSIS), condannava la R. al pagamento della complessiva somma di Euro 32.453,20, oltre accessori, per differenze retributive.

2. La decisione di primo grado è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3692/2007, che ha accolto il gravame della R. e ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, osservando in esso non erano neppure genericamente enunciate le motivazioni di fatto poste alla base dei diritti rivendicati, con la sola indicazione di un credito globale di L. 160.000.000 e del pagamento di L. 52.700, senza alcuna specificazione delle ragioni relative alle richieste differenze retributive (con omissione quindi della categoria vantata rispetto a quella attribuita) e per il TFR senza alcuna specificazione del quantum. Si ravvisava in conclusione impossibilità, secondo la Corte, di individuare correttamente le pretese e le ragioni del ricorrente.

3. Di questa sentenza il ricorrente domanda la cassazione sulla base di due motivi, cui resiste la controricorrente con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., n. 4, sostenendo che nel caso di specie erano intellegibili le pretese monetarie del lavoratore e le sue ragioni, essendo stati indicati le mansioni svolte di guardiano notturno e posteggiatore di auto, gli orari svolti e gli importi rivendicati secondo allegato conteggio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha considerato che la causa petendi non verteva sul riconoscimento di un diverso livello retributivo in riferimento a diverse mansioni del lavoratore, ma sulla differenza ancora da percepire per il lavoro svolto alle dipendenze della R. e retribuito in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro intima connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Al riguardo va osservato che il giudice di appello ha proceduto ad interpretare l’atto introduttivo di primo grado rilevandone la genericità per violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 4, e la conseguente nullità.

A fronte di tale valutazione, sorretta da adeguata e coerente motivazione, il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità. 3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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