T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 25-11-2011, n. 9246

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato (riservato ai Volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ed il cui bando è stato pubblicato sulla G.U., 4^ s.s., n67 del 24.8.2010), venendone esclusa in quanto giudicata, il 12.7.2011, dalla competente Commissione medica concorsuale, non idonea al servizio di polizia per le due distinte cause previste dal d.m. n.129 del 2005:

a) deficit visus (visus naturale OD 03/10 OS 04/10) con visus corretto a 10/10 con correzione complessiva maggiore di una diottria, ai sensi dell’art3 comma 1 lett "c";

b) disturbo di personalità non altrimenti specificato ai sensi dell’art.3 c. 2 in rif. to alla Tab. 1 punto 8 lettera "b";

Considerato che avverso detto provvedimento di esclusione l’interessata si è gravata con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, deducendo:

1. con riguardo al disturbo sub lett. b): l’erronea ed illogica applicazione della normativa evocata dall’amministrazione oltre alla carenza di adeguata istruttoria. Fra l’altro essa ricorrente si è successivamente (e con precisione il 16.8.2011) sottoposta a visita psicologica presso la Asl n.5 di Pisa che non ha riscontrato la presenza di alcun disturbo di personalità;

2. con riguardo alla causa di inidoneità sub a): che la stessa deve ritenersi superata essendosi sottoposta, in data successiva alla visita medica concorsuale, ad intervento di cheratotomia con laser ad eccimeri recuperando integralmente la capacità visiva senza bisogno di correzione alcuna;

Considerato che essendo stata la ricorrente ritenuta – come sopra ricordato – inidonea al servizio di polizia per l’acclarata carenza di due requisiti fisici, ciascuno dei quali, ex sé, distinto ed autonomo rispetto all’altro ed idoneo a supportare la parte dispositiva del provvedimento, è sufficiente che una sola di dette ragioni motive resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne e il ricorso venga dichiarato infondato (del resto difetterebbe l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito è assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima di dette ragioni); giur. za pacifica: cfr. ex multis, Cons. St. n.104 del 2011;

Considerato che la modificazione della capacità visiva della ricorrente, dovuta ad intervento correttivo cui essa si è sottoposta il 19.7.2011 (e dunque successivamente alla visita effettuata in sede concorsuale il 12.7.2011), da un lato, di fatto, conferma la carenza del requisito in questione appurata in sede concorsuale; mentre, sotto altro profilo, rende tanto inutile quanto impossibile una ulteriore indagine medica volta ad accertare l’effettiva sussistenza, o meno, di detta causa di inidoneità alla data di sottoposizione a visita medica concorsuale;

Considerato che la tesi, patrocinata in gravame, secondo la quale l’eventuale deficit visivo potrebbe essere accertato al momento dell’immissione in servizio, si rivela priva di pregio in quanto contraddetta dalla pacifica e consolidata giur. za formatasi sulla materia. E difatti in materia concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, o nei Corpi della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, la giurisprudenza è costante nell’affermare che i requisiti di idoneità fisica richiesti debbono essere posseduti dai candidati al momento in cui essi – nel rispetto delle scansioni temporali previste dai bandi – vengono sottoposti alla visita medica di idoneità, di modo che la legittimità delle valutazioni operate dalle commissioni sanitarie a ciò preposte deve essere riferita a quel momento; questo comporta che dette valutazioni non possono essere inficiate da fattori che intervengano successivamente a modificare lo stato psicofisico dell’interessato, come l’effettuazione di trattamenti o interventi terapeutici; diversamente opinando, si avrebbe infatti una manifesta alterazione della parità di condizioni fra i candidati, la tutela della quale implica tendenzialmente l’irripetibilità degli accertamenti sanitari svolti in ambito concorsuale (cfr., ex multis, Cons. St. n. 2771/2006, n. 2936/05; nn. 6405 e 6394 del 2004; n.4808 del 2003; Tar Lazio, I^, n.6436/2008);

Considerato che essendo, per le ragioni appena rassegnate, immediatamente definibile il contenzioso con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha sentito in ordine a tale eventualità le parti costituite e preso atto che nessuna parte ha dichiarato l’intendimento di voler proporre alcuna delle iniziative racchiuse nell’art.60 del C.p.a.;

Considerato che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del C.p.a., respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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