Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-04-2012, n. 5998 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 4293/07 il giudice dei lavoro del Tribunale di Milano rigettò la domanda proposta da T.G. nei confronti del M.I.U.R e dell’Ufficio scolastico provinciale di Milano per il riconoscimento del diritto al mantenimento dell’integrale anzianità pregressa maturata prima del passaggio, avvenuto il 2/11/94, dai ruoli della Regione a quelli della Provincia, ove era stata assegnata al Liceo Scientifico (OMISSIS) quale istruttore amministrativo – sesta qualifica funzionale. Il Tribunale motivò tale decisione sulla base della norma di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, che era stata interpretata in maniera autentica dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 18, che aveva superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, per cui alla luce della stessa era da ritenere infondata la richiesta della ricorrente per l’integrale mantenimento dell’anzianità pregressa. Il giudicante accolse, invece, la domanda della T. diretta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica di coordinatore amministrativo dal 26 marzo 2002, ma con l’anzianità attribuita a partire dal decreto di applicazione n. 823 dell’8/11/01 e condannò l’amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.

A seguito dell’impugnazione del Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio scolastico provinciale, la Corte d’appello di Milano – sezione lavoro, con sentenza del 19/1 -27/1/2010, ha respinto il gravame dopo aver condiviso quanto affermato dal primo giudice in ordine al fatto che con l’accordo dell’8 marzo 2002 era stata istituita la figura del coordinatore amministrativo;corrispondente alla soppressa qualifica di responsabile amministrativo, e dopo aver rilevato la novità dell’eccezione svolta in secondo grado dall’amministrazione appellante, sia con riferimento alla dedotta circostanza della mancata istituzione della figura del coordinatore amministrativo, il cui riconoscimento era stato richiesto dalla ricorrente ai sensi del D.I. 5 aprile 2001, art. 3, comma 2, sia con riguardo alla mancata adozione delle procedure selettive, di cui all’art. 49 del ccnl del comparto scuola, per la sua attribuzione.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’U.S.P. di Milano che affidano l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso la T..

Motivi della decisione

Col primo motivo l’Avvocatura Generale dello Stato denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 del ccnl del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003, oltre che dell’art. 1 dell’Accordo successivo per il personale "ATA" dell’8/3/2002, anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, adducendo che gli errori interpretativi che ne sono conseguiti hanno finito per rendere censurabile anche la decisione adottata dal giudice d’appello sul riparto degli oneri probatori tra le parti.

Invero, secondo la difesa erariale l’art. 49 del citato contratto collettivo, nel dare attuazione alle disposizioni dettate dal precedente art. 48 in tema di mobilità professionale del personale "A.T.A.", aveva espressamene previsto che il M.I.U.R. avrebbe dovuto attivare le procedure selettive, previa frequenza di apposito corso rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire i posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e a tutti i collaboratori scolastici in servizio, per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi. Doveva, inoltre, considerarsi che l’accordo per il personale "A.T.A." dell’8/3/2002 aveva previsto che la effettiva istituzione della figura del coordinatore amministrativo era subordinata ad una complessiva analisi del quadro degli organici. In definitiva, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’attivazione delle procedure selettive e la definizione delle dotazioni organiche del profilo di coordinatore amministrativo si ponevano come fatti costitutivi dell’invocato diritto, la dimostrazione dei quali non poteva che far carico alla ricorrente, con la conseguenza che nemmeno poteva ritenersi tardiva l’eccezione della loro insussistenza sollevata dalla difesa dell’ente.

2. Col secondo motivo ci si duole, invece, della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendosi che già con la comparsa di costituzione di primo grado era stata eccepita l’infondatezza della pretesa domanda di inquadramento, per cui non era vero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, che l’amministrazione convenuta non aveva preso posizione sui fatti affermati dalla ricorrente.

Il ricorso è fondato. Anzitutto, si rileva che il Decreto 5 aprile 2001 (G.U. n. 162 del 14/7/01), inerente il recepimento dell’accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali del 20 luglio 2000 sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola, prevede all’art. 3, comma 2, dell’Annesso "A" (Accordo in applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8) quanto segue:

"L’inquadramento e l’attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerenti all’attività amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà definitivamente secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 5. Il personale anzidetto potrà optare per l’inquadramento nell’area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio". A sua volta, l’art. 9, comma 5, le cui disposizioni sono richiamate ai fini della predetta tipologia di inquadramento, stabilisce che "sarà verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell’area C della scuola. In tale profilo potranno essere collocati gli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati al 1 settembre 2000 nell’area D, e mediante apposite procedure, il personale del comparto scuola appartenente all’area B" Inoltre, l’art. 48 (mobilità professionale del personale ATA) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola (per il quadriennio normativo 2002/05 e il 1 biennio economico 2002/03) prevede che i passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art. 46 possono avvenire sia tra le aree, sia all’interno della stessa area. Nella prima ipotesi, che qui interessa, cioè quella dei passaggi del personale ATA da un’area inferiore a quella immediatamente superiore, è previsto che essi avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 1/99 e 194/02.

Quindi, in tale norma collettiva è contenuto l’espresso riferimento all’adozione di procedure selettive per il tipo di inquadramento oggetto di causa. La stessa norma stabilisce, infine, che i suddetti passaggi sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine, per cui è evidente il riferimento alla necessità di una predeterminazione del relativo organico. Segue la disposizione dell’art. 49 dello stesso ccnl, sulla valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici, al cui comma 1, è stabilito che "per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MIUR attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi, da finanziarsi con le somme indicate al punto 4 dell’integrazione all’atto di indirizzo del 14.4.03".

Infine, l’Accordo per il personale ATA, stipulato l’8 marzo 2002 ai sensi dell’art. 18 del ccnl 15 marzo 2001 del comparto scuola per il secondo biennio economico, nel prevedere il profilo del "Coordinatore amministrativo", stabilisce al comma 2 che "le dotazioni organiche del profilo di cui al presente articolo sono definite dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca nel quadro degli organici complessivi del personale annualmente determinati, senza che ne derivi alcun costo aggiuntivo".

Al comma 3, è, poi, stabilito che nel profilo di coordinatore amministrativo sono inquadrati, nei limiti derivanti dal comma 2, appena citato e nei modi previsti dall’art. 3 dell’Accordo 20.7.00, recepito con Decreto del 5.4.01, gli appartenenti alla ex VI q.f. degli Enti locali ed ex VII q.f., non inquadrati come direttori dei servizi generali e amministrativi, che non optino per l’inquadramento nell’area B del personale ATA. Su tale profilo sono inoltre inquadrati i responsabili amministrativi del comparto scuola non inquadrati come direttore dei servizi generali e amministrativi dell’area D ai sensi dell’art. 34, CCNL 26.5.99 del quadriennio giuridico e del 1 biennio economico del comparto scuola. Da queste due ultime disposizioni collettive dell’8/3/2002 si trae, pertanto, un ulteriore riferimento alla necessità di una predeterminazione dei limiti di organico ai fini della prevista tipologia di inquadramento di cui trattasi. In definitiva, dalla disamina del suddetto quadro normativo e collettivo di riferimento si evince che ha ragione la difesa del Ministero ricorrente a sostenere che l’attivazione delle procedure selettive e la definizione delle dotazioni organiche del profilo di coordinatore amministrativo si ponevano come fatti costitutivi del diritto all’inquadramento vantato dalla lavoratrice, essendo la loro sussistenza necessaria per rendere concreta la possibilità di accesso al superiore profilo invocato e non potendo questo derivare direttamente dalla previsione della possibilità di collocazione degli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali nel profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell’area "C" della scuola di cui al quinto comma dell’art. 9 del decreto interministeriale del 5/4/2001.

Ne consegue che, trattandosi di fatti costitutivi del diritto, spettava alla lavoratrice fornire la prova della loro sussistenza nella fattispecie, per cui il mancato assolvimento di tale onere nemmeno faceva sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di una precisa contestazione che andasse al di là di quella della insussistenza del preteso diritto, così come formulata con la comparsa di costituzione di primo grado.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo emersa l’insussistenza dei fatti costitutivi del preteso inquadramento, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto della domanda proposta dalla T..

Le spese del seguente giudizio seguono la soccombenza dell’intimata e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

Vanno, invece, compensate quelle del giudizio d’appello in considerazione della particolarità del merito della vicenda processuale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna l’intimata alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario e di Euro 40,00 per esborsi. Dichiara compensate le spese del giudizio d’appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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