Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-10-2011, n. 38711

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Genova con sua sentenza del 20/10/2010 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Chiavari che aveva ritenuto L.C. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), accertata il (OMISSIS).

L’imputato L.C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1. omessa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379 (regolamento del Codice della Strada) in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, per mancata rilevazione della assenza totale di motivazione in ordine alla attuale ricorrenza dei requisiti richiesti dal sistema regolativo vigente per gli apparecchi di controllo del tasso alcolimetrico al momento della effettuazione del controllo qui oggetto di controversia;

2. carenza di motivazione in ordine alla assenza dei requisiti di validazione del corretto funzionamento dell’apparecchio alcolimetrico surrogata dal richiamato principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.

All’udienza pubblica del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato nella sua interezza.

La sentenza impugnata diversamente da quanto assume il ricorrente ha espresso specifica e compiuta motivazione in ordine ad una preliminare valutazione sintomatica dello stato di ebbrezza dell’imputato e ad un conseguente controllo etilometrico compiuto con apparecchio assoggettato a revisione annuale secondo specifica deposizione testimoniale raccolta sul punto dal giudice del merito.

La questione relativa alle caratteristiche generali e alle condizioni di legittimo uso dell’apparecchiatura è infondata alla luce della considerazione che ogni etilometro ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 7 e 8, art. 379 è stato sottoposto a verifiche e prove prima della sua immissione in uso e il permanere delle condizioni di utilizzabilità è confermato dal testimoniato compimento della verifica annuale, dal momento che, in caso di esito negativo della prova, l’apparecchio non sarebbe stato lasciato in uso ma ritirato ai sensi dell’art. 379 C.d.S., comma 8. La censura relativa alla richiamata presunzione di legittimità dell’azione amministrativa non ha alcuna capacità di sovvertire la decisione censurata avuto riguardo alla parte di per sè sufficiente e adeguata della motivazione che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado con richiamo del compendio probatorio che ha consentito, mediante la combinazione delle indicazioni fornite dalla deposizione raccolta con l’attualità dell’uso dell’apparecchio e le regole che tale attualità determinano, di ritenere conforme a regola l’utilizzo dell’etilometro impiegato nel caso che ne occupa. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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