Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-04-2012, n. 5996 Rapporto di lavoro trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli V.A., B. R., D.M.N. dipendenti della CTP (Compagnia trasporti pubblici) spa con qualifica dal gennaio 2001 di operatori tecnici parametro retributivo n. 170 di cui al CCNL 2000, esposero di aver svolto dal gennaio 1992 al gennaio 2001 mansioni superiori di capo operaio, riconducibili al coordinamento ed al controllo di altri dipendenti ed inquadrabili nel 4 livello retributivo ex CCNL del 1986, successivamente denominato capo operatore, parametro retributivo 188 ex CCNL del 2000. Conclusero per il riconoscimento della detta qualifica (confluita come detto in quella di capo operatore parametro retributivo n. 188) a far tempo dal gennaio 2001, con condanna della Compagnia convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 22.3.2006 accoglieva la domanda. Su appello della CTP la Corte di appello di Napoli lo accoglieva e per l’effetto rigettava le domande proposte dagli appellati.

La Corte territoriale rilevava che la qualifica di capo operaio di IV livello, confluita poi in quella di capo operatore parametro retributivo 188 di cui al CCNL 27.11.2000, postula lo svolgimento di un’attività di coordinamento delle mansioni espletate da una unità operativa, anche formata da più squadre o comunque da un gruppo articolato di operai, che di fatto gli appellati non avevano svolto o svolgevano. Premessa la descrizione delle rispettive declaratorie del livello di appartenenza e di quello rivendicato, nel contratto collettivo del 1986 ed in quello del 2000, la Corte rilevava che l’istruttoria espletata aveva dimostrato che gli appellati si limitavano a svolgere attività tecniche di controllo e riparazione apparecchiature elettriche e, quando necessario (solo quando era assente il capo tecnico), coordinavano la singola squadra investita del compito. Già i livelli di appartenenza prevedevano la possibilità di esercitare un coordinamento di altri lavoratori, ma il livello rivendicato parlava del coordinamento di un gruppo di operai che certamente costituiva una entità maggiormente articolata di una mera squadra di operai (composta da operai di livello inferiore); pertanto non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della chiesta qualifica superiore.

Ricorrono i tre dipendenti con due motivi; resiste con controricorso la CTP che ha proposto anche ricorso incidentale con un solo motivo concernente l’avvenuta compensazione delle spese di lite del doppio grado. Resistono al ricorso incidentale i lavoratori con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce l’omessa ed insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio dell’avvenuto espletamento in via prevalente e continuativa da parte dei ricorrenti di mansioni di coordinamento di altro personale anche di pari grado. I ricorrenti espletavano il coordinamento per tre turni su quattro e non solo nei turni in cui era assente il capo tecnico come riferito nella sentenza impugnata, come da relazioni sull’attività di lavoro riprodotti nel ricorso.

Tale coordinamento non era, quindi, svolto solo in via eccezionale quando era assente il capo tecnico, ma ordinariamente e in via di prevalenza.

Il motivo appare infondato: la sentenza impugnata ha ritenuto necessario per l’attribuzione della superiore qualifica rivendicata, alla luce di quanto previsto dal CCNL del 1986 e di quello successivo non già lo svolgimento di una mera attività di coordinamento di una squadra, ma di una unità professionale omogenea anche formata da più squadre o di un gruppo articolato di operai, cioè di una entità maggiormente articolata e complessa suscettibile di formare in pianta stabile, una autonoma unità con possibilità di estensione del coordinamento anche ad una pluralità di squadre (pag. 5 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è stata avvalorata dal puntuale riferimento alla declaratorie contrattuali del 1986 e del successivo CCNL, riportate testualmente dalle quali emergono le espressioni che comprovano la distinzione, che i Giudici di merito hanno ritenuto essenziale, tra l’attività di coordinamento e di controllo di una mera squadra di operai (inquadrati in un livello inferiore) e quella di "un gruppo organizzato di operai": pertanto la motivazione sul punto appare persuasiva e coerente con il dato contrattuale, trattandosi di una elemento distintivo che emerge con nettezza dalle norme richiamate. Peraltro le osservazioni svolte nel motivo da un lato non sono conferenti in quanto anche un’opera di coordinamento più intensa di quella descritta in sentenza non comporterebbe il riconoscimento del superiore inquadramento richiesto non avendo le caratteristiche prima indicate e dall’altro lato appaiono inammissibili in questa sede in quanto tendono ad una rivalutazione del fatto come già accertato dai Giudici di merito che hanno stabilito che l’opera di coordinamento e controllo da parte dei ricorrenti avveniva solo quanto era assente il capo turno e riguardava solo operai di livello inferiore appartenenti alla squadra. Si tratta di un accertamento di fatto, che la Corte di appello ha motivato anche con il rinvio a precise dichiarazioni testimoniali, incensurabile come tale in questa sede e certamente non incrinato dalla trascrizione nel motivo di alcune relazioni sull’attività di lavoro a titolo meramente esemplificativo (come precisato anche nel ricorso), che appaiono manifestamente inidonee, coprendo un limitatissimo spazio temporale e riguardando solo alcuni giornate lavorative, a comprovare la tesi di parte ricorrente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del CCNL Autoferrotranvieri del 1986 nonchè di quello successivo del 2000. L’operaio tecnico di quinto livello, contrariamene a quanto asserito in sentenza, non ha alcun potere di coordinamento perchè pur prevedendolo la declaratoria generale (quinto livello CCNL 1986), tale elemento non è poi stabilito come caratteristica specifica di tutti i profili. Il coordinamento di operai, alcuni di quinto livello, comportava in ogni caso il riconoscimento della qualifica di capo operatore par. 188.; non era necessario che si coordinasse una unità autonoma, tale elemento era richiesto solo per il terzo livello.

Il motivo è infondato in quanto emerge dalla declaratoria generale del livello goduto dai ricorrenti (quinto livello CCNL del 1986) che i lavoratori "coordinano e controllano l’attività di altri lavoratori"; certamente non ha quindi errato il Giudice di appello nel sostenere che la qualifica di appartenenza (che è in primis quella di natura generale, prima ancora degli specifici profili) già prevedeva il coordinamento di altri lavoratori – mentre – come già accennato – il profilo di capo operaio rivendicato specificava che il lavoratore dovesse coordinare "una unità professionale omogenea anche formata da più squadre o di un gruppo articolato di operai".

L’interpretazione offerta dalla Corte di appello appare pertanto persuasiva, logicamente coerente e strettamente aderente ai dati contrattuali in quanto emerge dalla citate clausole che i capi operai dovevano coordinare un gruppo di operai non riconducibili alla mera squadra di appartenenza. Discorso analogo deve farsi per la successiva contrattazione collettiva: il profilo di capo operatore rivendicato comporta "funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai" e la declaratoria generale parla di un "coordinamento di specifiche unità organizzative", il che non è avvenuto nel caso in esame per quanto si è detto prima avendo i ricorrenti solo coordinato saltuariamente (e secondo i limiti chiaramente descritti nella sentenza impugnata) lavoratori di una medesima squadra quando era assente il capo tecnico. L’elemento distintivo tra le mansioni di appartenenza e quelle rivendicate indicato in sentenza appare frutto di una interpretazione logicamente coerente e strettamente letterale delle norme contrattuali.

Con il ricorso incidentale si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di giudizio. La decisione di compensare le spese di lite non era stata adeguatamente motivata.

Il motivo è infondato in quanto la Corte di appello ha ritenuto di compensare le spese di lite per la complessità di apprezzamento della fattispecie e per la qualità delle parti ricorrenti. La motivazione, appare congrua e logicamente coerente in quanto emerge un’attività di interpretazione delle fonti contrattuali obiettivamente complessa anche perchè riferita anche ad una successione di contratti nel tempo; le censure appaiono di merito e generiche.

Pertanto la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Stante la reciproca soccombenza di devono compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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