Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-10-2011, n. 38710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli con sua sentenza del 9/12/2009 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A. per il reato a lei addebitato di lesioni colpose accertato il (OMISSIS), perchè estinto (il reato) da intervenuta prescrizione. La stessa sentenza ha confermato le statuizioni civili rese nei confronti dell’imputata.

R.A. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

La Dottoressa R., col suo ricorso, denunzia mancato utilizzo di formula di proscioglimento pieno, e illustra le ragioni per le quali da nessun atto del processo risulta l’affidamento a lei di compiti relativi ai rifiuti ospedalieri dell’azienda sanitaria (OMISSIS), nella quale operava.

All’udienza pubblica del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha pronunziato sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato addebitato argomentando preliminarmente sulla inesistenza di cause di immediato proscioglimento della imputata.

Questa Corte rileva che in effetti la sentenza impugnata è ben esplicita sulla dinamica della produzione delle lesioni ai dipendenti della società incaricata del prelievo dei rifiuti urbani anche dai piazzali dell’ospedale (OMISSIS) e sulla accertata incuria circa la separazione di rifiuti ordinari e rifiuti speciali, così come è motivata circa la esistenza di una attribuzione di compiti tale da evidenziare la esistenza di una posizione di responsabilità della R. in materia di rifiuti ancorchè correlata al conferimento di fatto e senza formalità del compito relativo ai rifiuti medesimi.

La esistenza di una posizione di garanzia della Dott. R. è ampiamente esplicitata dal compendio motivazionale di primo e secondo grado ove si consideri la compiuta analisi delle risultanze testimoniali (con riferimento alle deposizioni del direttore sanitario S. e del dott. F. direttore medico di presidio) operata dalla motivazione di primo grado confermata dalla decisione di appello. Non è affatto manifesto, allo stato degli atti, che nessun elemento del processo era idoneo a configurare una posizione di responsabilità della R. si che poi diventasse legittima la opinione della inesistenza di evidenti cause di immediato proscioglimento.

Il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Sussistono giusti concorrenti motivi, legati alle modalità informali di delega della responsabilità sanitaria per i rifiuti, per compensare tra le parti private le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Compensa tra le parti private le spese di questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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