T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-11-2011, n. 9267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Rilevato che con dichiarazione resa a verbale il procuratore del ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere;

Ritenuto, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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