Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-10-2011, n. 38708

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Torino con sua sentenza resa in esito all’udienza camerale del 21/9/2010 in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena inflitta a M.F. (irrogati in appello anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa con conseguente eliminazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; ridotta la pena base al minimo di legge e concesse le attenuanti generiche nella massima incidenza della riduzione ma esclusa la richiesta applicazione della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7) ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per causa della detenzione di gr. 100,7 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di acquisti ogni quindici giorni di circa 100 grammi di cocaina per volta con destinazione in parte personale e in parte per cessione a terzi tutto dal giugno 2008 al 24/2/2009.

M.F. ha proposto ricorso per Cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

All’udienza pubblica del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva che la illogicità denunziata, è ravvisata in un contrasto tra valutazioni dei fatti e risultanze del processo e che invece non è rapportata a nessun difetto della dimostrazione giustificativa e del percorso argomentativo utilizzato dalla sentenza di appello.

La denuncia di illogicità è priva di fondamento nella sua stessa prospettazione.

La lettura offerta dalla decisione impugnata circa i requisiti della collaborazione suscettibili di rendere applicabile l’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 7, è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. Pen. 20/10/99 n. 4 che richiede una collaborazione di particolare efficacia e rilevanza ai fini della neutralizzazione della attività criminosa (Cass. Pen. Sez. 4, 29/7/2005 n. 28548 e Cass. Pen. Sez. 4, 17/12/2008 n. 46435) e adeguatamente esclude che la condotta del M. abbia dato spazio per la applicazione del richiamato comma 7.

La dimostrazione della inefficacia e della sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni rese in tempi (scanditi da una opportuna cronologia delle articolazioni del procedimento) adeguati a consentire allo spacciatore, coinvolto dalle propalazioni dell’imputato, di sviluppare ogni condotta di copertura è ragionamento che si iscrive nelle categorie giurisprudenziali di valutazione, appena sopra menzionate. La riduzione della collaborazione a mera chiamata di correità senza ulteriori caratteristiche suscettibili di determinare l’applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, è ragionatamente esplicitata nella motivazione impugnata che peraltro conferma la decisione di primo grado che aveva, per suo conto, escluso la spontaneità e la completezza delle dichiarazioni rese dall’imputato.

Il ricorso è infondato in tutti i profili di censura sviluppati e deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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