Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il 9.11.2009, il Comune di Moio De Calvi chiese, alla Regione Lombardia, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 6, comma 1, la concessione di piccola derivazione dal Lago del Bernigolo, in relazione allo scarico del deflusso minimo vitale (DMV) rilasciato dalla Diga dell’Enel, con immediata restituzione della risorsa idrica nel fiume (OMISSIS).
La domanda non venne accolta, per incompatibilità con analoga istanza dell’Enel, e fu esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) attivata su detta istanza.
I provvedimenti all’uopo adottati della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo, furono, quindi, impugnati dal Comune, con ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (notificato anche a Enel Produzione s.p.a., M.C. ed F. E.), che fu, tuttavia, respinto, con sentenza pubblicata il 15.3.2011.
Avverso la sentenza, il Comune ha proposto ricorso per Cassazione in sei motivi, notificato il 5.9.2011, deducendo omessa pronunzia su motivi di impugnazione, travisamento del loro significato, carenza di argomentazione in fatto nonchè violazioni di norme sostanziali e procedimentali.
Regione Lombardia e Provincia di Bergamo hanno resistito con controricorso, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo.
Gli altri intimati sono restati contumaci.
Il Comune ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile, perchè tardivamente notificato.
Al riguardo, occorre premettere che – ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, u.c. (che richiama, dimezzandolo, il termine di novanta giorni di cui all’art. 518 del codice di rito del 1865) – il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche deve essere proposto entro quarantacinque giorni dalla notifica del dispositivo fatta a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 183 (cfr. Cass. ss.uu.
9321/01, 3491/98).
Ciò posto, va considerato che, con principio affermato da Cass. 7607/10 e, poi, costantemente ribadito (cfr. Cass. 15144/11, 24413/11), questa Corte ha puntualizzato che – atteso che, alla luce della disciplina contenuta nell’art. 8 della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 e nell’art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili (e che, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio) – in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo, R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 183, comma 3, fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, rilevando il compimento della registrazione (ove dovuta) esclusivamente a fini fiscali.
Alla luce degli esposti rilievi, la notifica del ricorso proposto dal Comune di Moio de Calvi, eseguita il 5.9.2011, si rivela tardiva.
Deve, invero, rilevarsi che – mentre la notifica, R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 183, comma 3, della copia integrale del dispositivo della sentenza impugnata risulta incontrovertitamente avvenuta, nei confronti del Comune ricorrente, il 7.4.2011 – la notifica del ricorso è stata eseguita dal Comune solo in data 5.9.2011 e, quindi, ben oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 202 (tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali). Occorre, d’altro canto, considerare che – essendo l’indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. 7607/10 di ben un anno precedente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata – nella specie non ricorrono le condizioni per l’applicazione del ed. criterio "dell’overrouling", di cui, in fattispecie analoghe, hanno fatto applicazione Cass. 15144/11 e 24413/11.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Per la soccombenza, il Comune di Moio de Calvi va condannato alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il Comune di Moio de Calvi alla refusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (di cui Euro 3.300,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle controparti costituite.
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