Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-10-2011, n. 38707 Attenuanti comuni riparazione del danno e ravvedimento attivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Novara, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Novara che aveva ritenuto S.K. responsabile del delitto di cui all’art. 590 c.p., comma 3, accertato in relazione a incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) e l’aveva condannata alla pena della multa di Euro 300,00.

S.K. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

1) violazione di legge; errata applicazione del disposto di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35; omessa valutazione della condotta riparativa posta in essere; errata valutazione delle conseguenze dell’intervenuto risarcimento;

2) omessa motivazione in ordine ai criteri di applicazione della pena; violazione degli artt. 132 e 133 c.p..

All’udienza pubblica del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata nega la invocata applicabilità della causa di estinzione regolata dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35 per la considerazione che il risarcimento non è stato pieno e per la considerazione secondo la quale il risarcimento operato da compagnie di assicurazione non da luogo ad estinzione, posto che un tale risarcimento non soddisferebbe comunque le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione considerate al cit. art. 35, comma 2.

Questa Corte rileva:

Cass. Pen Sez. 4 5/3/2009 n. 14439 ha affermato, tra le molte, che la speciale causa estintiva prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35 può trovare applicazione anche nel caso di risarcimento del danno effettuato da un istituto di assicurazione per la responsabilità civile. La prima affermazione della sentenza di appello non è dunque idonea a sostenere la decisione adottata.

La seconda affermazione circa la inadeguatezza del risarcimento operato presuppone che la disciplina dell’art. 35 detto non sia più limitata della previsione dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 6 che impone la riparazione totale del danno mediante risarcimento. In effetti la eliminazione delle conseguenze dannose e la delibazione della idoneità del risarcimento a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di previsione richiamate dall’art. 35 detto, evidenzia la richiesta legislativa di caratteristiche del risarcimento ex art. 35 ancora più ampie e totali che non quelle necessarie per la concessione della mera attenuante dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 6. Ciò corrisponde a una ragionevole graduazione che per la realizzazione di maggiore effetto (l’estinzione del reato) richiede una più incisiva rilevanza del risarcimento.

La censura formulata assume che il risarcimento a mezzo di liquidazione operata da società assicuratrice in regime di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli sia di per sè risarcimento totale e adeguato. Il che era tema di prova contrastato dalla valutazione non irragionevole dei giudici di merito che avevano rilevato come il risarcimento effettuato fosse di importo inferiore rispetto a quanto domandato dalla parte lesa.

La seconda censura contrasta una valutazione di merito esplicitamente dedicata alla misura non minima della pena irrogata e alle ragioni che tale misura hanno determinato. Si tratta di motivazione priva di contraddizioni o di errori logici e di una misura di pena che non è nè abnorme, nè arbitraria nè illegale.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato nella sua interezza e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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