Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 17-04-2012, n. 5992 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Sabaudia impugnò, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, i provvedimenti, con i quali il Presidente dell’Ente Parco nazionale del Circeo aveva vietato la navigazione a motore sulle acque del Lago di Paola, quale zona assoggettata a tutela integrale ai sensi dell’art. 28 del Piano Territoriale Paesistico n. 13.

Nel giudizio si costituirono, affermando la legittimità del provvedimento impugnato, il Ministero dell’Ambiente e l’Ente Parco nazionale del Circeo.

A seguito dell’adozione di provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, intervennero in giudizio la Comunione dei beni ereditari dell’avv. S.G. ed alcuni partecipanti. Gli interventori chiesero la revoca del provvedimento cautelare ed il rigetto del ricorso del Comune, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice adito in considerazione della natura privata del lago in questione, di cui asserivano essere comproprietari.

Con sentenza 8 marzo 2 011 n. 28, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – riconosciuta la propria giurisdizione in funzione della ritenuta natura pubblica delle acque del Lago di Paola – respinse il ricorso del Comune ed affermò la legittimità del contestato divieto di navigazione a motore; ciò, in particolare, in esito al riscontro dell’efficacia del Piano Territoriale Paesistico n. 13, della competenza del Presidente del Parco ad emettere i provvedimenti impugnati e della conformità dei provvedimenti medesimi ai precetti normativi.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, la Comunione dei beni ereditari dell’avv. S.G., S.A., B.A., Sa.Gi. e S.G..

I ricorrenti hanno giustificato il proprio interesse all’impugnazione (nonostante l’intervenuto rigetto del contrastato ricorso del Comune), in relazione al fatto che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva ritenuto la propria giurisdizione sul presupposto, da loro avversato, della natura pubblica del lago di Sabaudia ed al fine di evitare che tale assunto presupposto si trasformasse in giudicato pregiudizievole.

Tanto puntualizzato, i ricorrenti hanno censurato la determinazione con la quale il giudice a quo ha ritenuto la propria giurisdizione, tornando a ribadire la natura privata del Lago di Paola.

Il Comune di Sabaudia ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati sono restati contumaci.

Le parti costituite hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

La Comunione dei beni ereditari dell’avv. S.G. ed alcuni dei relativi partecipanti hanno prestato intervento volontario nel giudizio promosso dal Comune di Sabaudia dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nei confronti del Ministero dell’Ambiente e dell’Ente Parco nazionale del Circeo, per l’annullamento dei provvedimenti, con i quali il Presidente del Parco aveva disposto, ai sensi della normativa del Piano Territoriale Paesistico, il divieto di navigazione a motore sulle acque del Lago di Paola.

Con l’iniziativa, gli interventori, assunto di essere comproprietari dello specchio d’acqua, hanno inteso contrastare il ricorso del Comune di Sabaudia e sostenere le ragioni del Ministero dell’Ambiente e dell’Ente Parco in merito alla legittimità dell’imposto divieto, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice adito dal Comune ricorrente, in considerazione dell’asserita natura privata delle acque del Lago. il dispiegato intervento configura intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c., comma 2 (ad adiuvandum le ragioni del Ministero dell’Ambiente e dell’Ente Parco e ad opponendum quelle del ricorrente Comune di Sabaudia), fondato sull’interesse alla reiezione del ricorso del Comune ed al mantenimento del divieto di navigazione a motore, connesso alla pretesa comproprietà del Lago e suscettibile di restare inciso dagli effetti riflessi del giudicato destinato a formarsi sulla controversia tra le parti originarie. Ciò secondo uno schema compatibile (v. Cass., ss.uu., 12545/98, C.d.S., sez. 4^, 1002/06, sez. 6^, 2859/05, 4549/04, sez. 5^, 327/93), con le caratteristiche proprie del giudizio impugnatorio.

Alla luce degli esposti rilievi, il ricorso R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 201, promosso dalla Comunione dei beni ereditari dell’avv. S.G. e dai suoi partecipanti davanti a queste Sezioni unite, si rivela inammissibile.

Invero, l’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che si tratti di impugnazione limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto a proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (cfr. Cass. 23229/11, 574/11, 7602/10, 3734/09, 17644/07, 10237/98 e C.Cost.

455/97) e tanto più dunque, come nella specie, in situazione di radicale assenza di soccombenza della parte adiuvata.

In diversa prospettiva, l’inammissibilità del ricorso in rassegna può, peraltro, ricondursi al difetto, in capo ai ricorrenti, di un interesse concreto e attuale all’impugnazione (ex art. 100 c.p.c.).

In proposito, occorre rilevare che la ricorrenza di un siffatto interesse potrebbe riscontrarsi in capo ai ricorrenti e originari interventori solo in presenza di affermazione pregiudizievole, implicita alla pur favorevole decisione del Tribunale Superiore delle Acque, suscettibile di formare giudicato (cfr. Cass. 6850/10, 26921/08, 15721/05). Deve, peraltro, osservarsi che la questione della proprietà delle acque del Lago (dedotta a presupposto della negazione della competenza giurisdizionale del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) risulta proposta dagli interventori e delibata dal giudice in via meramente incidentale, nell’ambito di giudizio avente ad oggetto il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti disponenti il divieto di navigazione a motore sul Lago, e, quindi, in termini insuscettibili di determinazioni dotate della forza vincolante del giudicato; ciò anche in considerazione dei limiti connaturali alla posizione di interventore meramente adesivo (che non può ampliare, nemmeno in via di eccezione, il thema decidendum: cfr.

Cass. 23229/11, 7206/10) e, del resto, dell’assenza, nel giudizio, del soggetto titolare del diritto sostanziale legittimante a contraddire in merito.

D’altro canto, è la stessa struttura dell’intervento adesivo dipendente – quale intervento sorretto da mero interesse di fatto (ancorchè giuridicamente rilevante) all’esito della controversia tra altri intercorrente e, quindi, di soggetto, per definizione, estraneo allo specifico rapporto sub iudice (in quanto titolare di situazione sostanziale ad esso solo indirettamente collegata) – ad impedire che le statuizioni del giudicato, tanto più se implicite, possano assumere carattere vincolante nei confronti di un tale interventore.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.

Per la soccombenza, i ricorrenti vanno condannati, nei confronti della controparte costituita, alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte costituita, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 (di cui Euro 3.300,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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