Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-10-2011, n. 38706

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari con sua sentenza del 2 Luglio 2010 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale di Trani che, in rito abbreviato, aveva ritenuto C.G. responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) (1 dose di cocaina e 9 dosi di eroina) applicata l’attenuante speciale di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, ritenuta equivalente alla recidiva e applicata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.

C.G. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza pubblica del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

1) erronea applicazione della legge penale speciale 2) difetto di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p..

Questa Corte rileva:

1 La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il cit. D.P.R., art. 73, comma 5, configuri non una autonoma figura di reato, ma, una attenuante speciale da considerare nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, conseguentemente e coerentemente applicando una pena legale a partire dal minimo edittale, quale risulta in esito all’operato bilanciamento Infatti la lieve entità del fatto considerata al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è correlata ad elementi che non mutano, nell’oggettività giuridica e nella struttura, la fattispecie prevista al cit. D.P.R., art. 73, comma 1, ma si limita ad attribuire ad essa una minima valenza offensiva così operando sul solo piano della quantificazione della pena.

2. La tesi in diritto della non punibilità per uso di gruppo è contrastata dall’accertamento condotto sul piano del fatto e, inestricabilmente, sul piano del diritto, logicamente e compiutamente motivato dal giudice di merito, secondo il quale le diversità qualitativa della sostanza, la confezione in dosi singole e la quantità totale della sostanza erano idonee a provare al di là di ogni dubbio la destinazione di quella sostanza stupefacente.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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