Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 25-10-2011, n. 38705

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari con sua sentenza del 26 Maggio 2010 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Gip del Tribunale di Bari che aveva ritenuto G.V. responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (gr 11,61 lordi di eroina), e, ritenuta la equivalenza delle attribuite circostanze attenuanti generiche alla contestata recidiva e applicata la riduzione per il rito, aveva condannato l’imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

La pronunzia di appello è stata resa in contumacia dell’imputato.

G.V. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) e art. 179 c.p.p., comma 1. Nullità della notifica e della sentenza per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., n. 4 a uno solo dei due difensori di fiducia (avv. Amodio) nonostante la dichiarazione di domicilio "presso la propria abitazione" Tale abitazione al momento di emissione del decreto ex art. 601 c.p.p., era in (OMISSIS).

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) e art. 179 c.p.p., comma 1.

Nullità della notifica e della sentenza per mancanza di qualsiasi notificazione della citazione a giudizio di appello all’altro difensore di Ufficio Avv.to Melpignano e celebrazione del dibattimento di appello col solo Avv.to Piero Quaranta nominato difensore di ufficio in sostituzione del solo Avv.to Amodio.

3) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 69 c.p., comma 1, che il ricorrente riteneva verificata "senza necessità di spendere ulteriori parole".

All’udienza pubblica del 14/6/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il primo motivo di censura deve essere dichiarato manifestamente infondato perchè la dichiarazione di domicilio concretamente operata non localizza, a causa della sua indeterminata genericità, ancora testualmente riportata in atto di ricorso, uno specifico luogo di abitazione rispetto al quale possa sussistere la relazione fisica tra imputato e luogo dichiarato di riferimento, minimo indispensabile per la dichiarazione di domicilio ; la allegazione in fatto operata solo col ricorso per cassazione circa la esatta ubicazione di quel luogo al tempo della notifica conferma e non cancella quella originaria aspecificità.

Il secondo motivo di censura ha riguardo a denunziate nullità che sono certamente nullità a regime intermedio affidandosi non a omissioni di notifica che incidono irreparabilmente su diritti di difesa dell’imputato ma ad una prospettazione che non tiene conto della avvenuta nomina di un difensore di ufficio il quale in nessun modo e in nessun tempo ha sollevato questione di nullità delle notifiche della citazione a giudizio in appello.

Il terzo motivo di censura è privo di qualsiasi motivazione che ne renda leggibile il fondamento giuridico e dunque deve essere egualmente rigettato per effetto della violazione della prescrizione di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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