Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 25-10-2011, n. 38703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

L’imputato si limita invero a riproporre la medesima censura già oggetto di uno specifico motivo d’appello, senza aggiungere null’altro di nuovo o di diverso, già respinto dalla Corte distrettuale con congrua ed esaustiva motivazione. Hanno invero sottolineato i Giudici d’appello l’assoluta inverosimiglianza della tesi difensiva "circa l’attività di coartazione della volontà svolta dai due correi dileguatisi alla vista della polizia", peraltro in difetto di qualsivoglia elemento utile ai fini della loro identificazione, a tanto non essendo sufficiente l’indicazione del solo nome di battesimo.

Ad ulteriore conferma della congruità della motivazione della sentenza impugnata e della insussistenza delle obiezioni del ricorrente, deve altresì osservarsi che la stessa Corte d’appello, facendo proprie in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla dimostrazione della penale responsabilità del prevenuto, le argomentazioni esposte dal Giudice di prime cure in perfetta sintonia logica con l’esito delle indagini svolte dalla P.G. , ha evidenziato, in particolare, la circostanza dell’avvenuto sequestro, subito dopo la consumazione dei tre furti commessi anche dal ricorrente in veste di correo, della refurtiva (peraltro riconosciuta dalle rispettive parti lese) nonchè le parziali ammissioni rese dal ricorrente ed anche dai correi tratti in arresto, nella flagranza dei reati commessi, perchè colti in possesso anche di arnesi da scasso. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7- 13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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