Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 25-10-2011, n. 38485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 20.8.2010 il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, applicava la pena di mesi otto di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a M.T. in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, essendo stato ripetutamente controllato in compagnia di soggetti pregiudicati.

2. Propone ricorso per cassazione il M., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità essendo stato dato l’avviso per l’udienza di convalida dell’arresto dell’imputato ed il conseguente giudizio al difensore di fiducia soltanto a mezzo del fax del quale il difensore poteva prendere visione il successivo 26 agosto, stante la chiusura dello studio per le ferie.

In specie, lamenta la mancata verifica della idoneità del mezzo usato per la comunicazione dell’avviso, tenuto conto della finalità della notifica in rapporto al diritto dell’indagato di nominare un difensore di fiducia dal quale farsi assistere; tale diritto rimarrebbe frustrato indipendentemente dal fatto che gli sia stata assicurata la difesa di ufficio.

Rileva, altresì, che a norma dell’art. 149 cod. proc. pen. la notifica in casi di urgenza a persone diverse dall’imputato deve essere effettuata a mezzo del telefono, regola che nella specie è stata derogata senza alcun concreto motivo.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Deve essere ribadito che l’avviso al difensore della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo d’indiziato può essere dato anche per mezzo del telefax e resta onere del difensore accertarsi della ricezione della comunicazione presso il proprio studio professionale (Sez. 2, n. 40863, 09/10/2008, Valenti, rv. 242407).

In tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida e per il contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all’insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell’avviso medesimo (S. U., n. 39414, 30/10/2002, Arrivoli, rv. 222553).

Detto principio è stato ribadito anche dalla recente decisione di questa Corte S.U. n. 28451, 28/04/2011, Pedicone, con la quale è stato affermato che le notificazioni di atti che abbiano come destinatario l’imputato o altra parte privata possono essere eseguite con il telefax o altro mezzo idoneo, a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, in ogni caso in cui gli atti da notificare possano o debbano essere consegnati al difensore.

All’infondatezza del ricorso consegue il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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