Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 25-10-2011, n. 38478

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 7.6.2010 il giudice di pace di Gavirate dichiarava non doversi procedere nei confronti di P.L. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, per essersi trattenuto nel territorio dello stato benchè privo di valido titolo di soggiorno in quanto la Questura di Varese, in data 20.7.2009, comunicava il mancato rilascio del permesso di soggiorno, fatto accertato il 16.9.2009. Affermava, in specie, il giudice di pace che essendo intervenuti il provvedimento di espulsione e l’ordine di allontanamento del Questore di Varese In data 16.9.2009, ritualmente notificati all’imputato, doveva ritenersi configurabile il più grave reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, atteso che solo successivamente al controllo effettuato il 16.9.2009, con il quale era stata accertata la illegale permanenza dell’imputato nel territorio nazionale, venivano emessi e notificati al predetto il provvedimento di espulsione e l’ordine di allontanamento entro cinque giorni dal territorio nazionale in violazione del quale, in data 10.10.2009, l’imputato era stato tratto in arresto.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica è fondato.

Da quel che è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti, al momento dell’accertamento in data 16.9.2009, l’imputato si tratteneva nel territorio nazionale pur avendo ricevuto il 20.7.2009 il diniego del permesso di soggiorno, fatto per il quale era stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis. Soltanto a seguito del predetto accertamento, in data 16.9.2009, venivano emessi e notificati all’imputato il provvedimento di espulsione e l’ordine di allontanamento entro cinque giorni dal territorio nazionale;

pertanto, la violazione dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Varese era stata accertata nella successiva data del 10.10.2009.

Conseguentemente, indipendentemente dalla perdurante attuale applicabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5 ter, la contestata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis non può ritenersi assorbita nella diversa fattispecie di D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, trattandosi di fatti diversi sotto il profilo storico e cronologico. Tanto esclude la violazione del divieto di bis in idem.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Gavirate, in diversa persona fisica ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Gavirate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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