Cass. civ. Sez. VI, Sent., 18-04-2012, n. 6080 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Ministro dell’economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso del 2 novembre 2010, ha impugnato per cassazione -deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti di A.L.P. e delle altre quattro persone indicate in epigrafe, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato il 17 settembre 2009, con il quale la Corte d’Appello ha condannato l’odierno ricorrente a pagare a ciascuno degli intimati la somma di Euro 4.800,00, a titolo di equa riparazione;

che nessuno degli intimati si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che all’odierna udienza di discussione il ricorrente non è comparso;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

che il ricorso è inammissibile;

che la notificazione del ricorso agli intimati è stata eseguita dall’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55 a mezzo del servizio postale, con spedizione di lettere raccomandate con avviso di ricevimento in data 2 novembre 2010;

che, tuttavia, il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato col quale è stata spedita detta copia del ricorso agli intimati;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione era dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 627 del 2008, pronunciata a sezioni unite, 9342 del 2008 e 1694 del 2009);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per omessa tempestiva produzione degli avvisi di ricevimento;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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