Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 25-10-2011, n. 38752

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del l/12/2010 il G.I.P. del Tribunale di Frosinone, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a D.A. la pena di mesi 1 di arresto ed Euro 1.000= di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b), per la guida di un’auto Citroen in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato di 1,33 – 1,26 g/l (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva inoltre irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 8. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, lamentando al violazione di legge per avere il giudice ridotto la pena in misura superiore a quella consentita.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Va premesso che effettivamente il calcolo della pena effettuato dal giudice di merito in sentenza è errato, in quanto dopo avere fissato la pena base in mesi 2 di arresto ed Euro 1.650= di ammenda, ha poi ridotto al pena a mesi 1 ed Euro 1.100=.

Ciò premesso, va però osservato che, in sede di patteggiamento, oggetto della richiesta formulata ex art. 444 cod. proc. pen. è la pena definitiva da applicare in concreto e non il materiale calcolo della sua determinazione, a meno che il suo esito non sia la fissazione di una pena illegale (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 34302 del 14/06/2007 Ud. (dep. 11/09/2007), Catuogno, Rv. 237124).

Nel caso di specie la pena base è stata fissata in misura ampiamente superiore al minimo edittale e la conseguente diminuzione della pena, frutto di un errore di calcolo, non l’ha resa illegale. Si impone pertanto il rigetto dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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