Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 25-10-2011, n. 38751

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 12/11/2010 il Tribunale di Roma, a fronte di una richiesta di liquidazione dei compensi del C.T. del P.M. D. P.C., disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per la liquidazione, in quanto magistrato procedente.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale. Osservava il P.M. che il provvedimento era abnorme, in quanto determinava una stasi nel procedimento, essendo del Tribunale la competenza a provvedere sulla liquidazione, in quanto magistrato "che procede" al momento della richiesta di liquidazione, essendo in atto il giudizio direttissimo.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Invero questa Corte, con consolidata giurisprudenza, ha stabilito in tema di liquidazione delle spese di giustizia, che "E abnorme il provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari dispone la trasmissione al Pubblico Ministero della richiesta di liquidazione delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l’archiviazione, in quanto l’espressione "magistrato che procede" di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, deve essere intesa quale indicativa della competenza del magistrato che comunque disponga del procedimento, con la conseguenza che una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9222 del 10/02/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233770; conf. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27915 del 13/04/2005 Cc. (dep. 27/07/2005 ) Rv. 231811).

Analogamente, in tema di spese relative alle intercettazioni, si è stabilito che "E’ abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. restituisca gli atti al P.M. affinchè provveda alla liquidazione delle spese dell’attività di intercettazione sostenute dalla compagnia telefonica, nel corso delle indagini preliminari conclusosi con archiviazione, in quanto, la competenza a provvedere, spetta, in tal caso, al G.i.p., ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, quale dovere istituzionale correlato alla disponibilità del procedimento, una volta investito della decisione al riguardo" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7710 del 09/12/2008 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv.

242947; conf., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21703 del 21/05/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 240078).

Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale competente.

P.Q.M.

Annuita senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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