Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 25-10-2011, n. 38749

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14/5/2009 il Giudice di Pace di Palermo, nel processo a carico di D.M. per il delitto di lesioni colpose in danno di P.A., dopo il deposito di una memoria difensiva della parte civile, che evidenziava la responsabilità nei fatti (lesioni a seguito di caduta di un cornicione) non solo dell’amministratore del condominio ( D.), ma anche del proprietario del balcone ( G.C.), disponeva la restituzione degli atti al P.M. (evidentemente per consentirgli di esercitare eventualmente l’azione penale anche nei confronti del G.).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, lamentando la abnormità del provvedimento in quanto idoneo a determinare una indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "è abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale il quale disponga non farsi luogo al giudizio con contestuale restituzione degli atti al PM senza rilevare nè dichiarare alcuna invalidità dell’esercizio dell’azione penale" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16711 del 26/02/2003 Cc. (dep. 10/04/2003), Appelli, Rv. 225359; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43560 del 05/12/2002 Cc. (dep. 23/12/2002), Macrì, Rv. 222893; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4145 del 03/10/2000 Cc. (dep. io/n/2000), Faicomatà Rv. 217247), ciò in quanto in tal caso il processo ha una indebita regressione ad una fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, senza alcuna pronuncia sulla sua fondatezza o sul suo illegittimo esercizio.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace, senza alcuna acquisizione istruttoria e sulla base di una mera memoria difensiva della parte civile, rilevando che le lesioni colpose per cui si procedeva potevano essere attribuite alla responsabilità anche di altro soggetto, oltre che all’imputato, invece che limitarsi a fare un mero stralcio con copia degli atti da inviare alla Procura, ha restituito il fascicolo al P.M. senza rilevare alcuna invalidità delle modalità di esercizio dell’azione penale e senza assumere decisioni nei confronti dell’attuale imputato, trasmettendo gli atti al P.M. per altro e diverso esercizio dell’azione è penale.

In tal modo, in maniera abnorme, ha determinato una regressione del processo ad altra ed antecedente fase procedimentale.

Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Palermo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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