Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal gup della medesima città con la quale, a seguito di giudizio celebrato col rito abbreviato, W.M. è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e Euro 5000 di multa per plurimi episodi di cessione di eroina e cocaina.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla responsabilità per i fatti di spaccio; sostiene che non era lui l’interlocutore nelle telefonate captate; infatti si è trascurato che il telefono cellulare non è stato trovato e che non era nella sua esclusiva disponibilità, ed anzi in realtà il telefono era di quel tale B. per il quale l’imputato si era spacciato al momento dell’incontro con gli agenti acquirenti; inoltre la corte d’appello erroneamente ha ritenuto che l’imputato fosse a conoscenza della lingua italiana mentre invece egli non ne era conoscenza come dimostrato dal fatto che nel procedimento è stato sempre assistito da un interprete e che egli era entrato in Italia solo da qualche mese. Con un secondo motivo contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che le questioni che vengono dedotte con il primo motivo per contestare la responsabilità, sono le stesse che già erano state prospettate alla Corte di appello e sulle quali la Corte predetta ha fornito ampia e puntuale motivazione, indicando le ragioni per le quali il quadro probatorio doveva ritenersi assolutamente tranquillizzante. Il ricorrente prospetta ancora gli stessi argomenti, senza alcuna considerazione per la motivazione resa, e dunque il ricorso risulta privo della necessaria specificità, oltre che evidentemente inammissibile per la natura di fatto delle questioni sollevate. Quanto alla concessione delle attenuanti generiche, sono stati esaustivamente indicati i motivi per i quali l’imputato non ne era meritevole, evidenziando la gravita del reato, la ripetitività del comportamento e il pieno inserimento dell’imputato in ambiente criminoso.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *