Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38808

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Milano, all’esito di procedimento celebrato con rito abbreviato, ha ritenuto S.D. responsabile del reato di cui all’art. 73, aggravato dall’art. 80, comma 1, lett. a, D.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto in due occasioni hashish a persona minore di anni 18 e per aver detenuto un involucro contenente altri cinque pezzi di hashish. Il tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la determinazione della pena, di concedere la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, ricordando che, secondo una decisione delle sezioni unite (sez. un. 5/10/2010 n 35737) l’aggravante della cessione di stupefacente a minori di età non è incompatibile con il fatto di lieve entità; ha ritenuto altresì di poter concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata ed alla recidiva. Ha determinato in un anno e quattro mesi di reclusione e Euro 2000 di multa la pena finale, previo il seguente calcolo: pena base, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata della recidiva, anni due di reclusione e Euro 3000 di multa, ridotta per il rito ad anni una mesi quattro di reclusione e Euro 2000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano che deduce violazione di legge in quanto il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è un attenuante e dunque, con il ritenuto giudizio di equivalenza con le aggravanti, la pena base minima non poteva essere inferiore a quella prevista dall’art. 73, stesso comma 1, ossia sei anni di reclusione ed Euro 26.000 di multa; con un secondo motivo lamenta la assoluta mancanza di motivazione in merito alla concessione delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento per quanto di seguito specificato.

Osserva il Collegio che le modalità di calcolo della pena non sono rispettose delle norme di legge, avendo il giudice considerato l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 come una autonoma ipotesi di reato, anzichè, come pacificamente è, una circostanza attenuante ad effetto speciale, di cui si deve tenere conto nel giudizio di comparazione tra circostanze. Se tale giudizio è di equivalenza, la pena base è esattamente quella indicata dal pubblico ministero ricorrente, mentre se è di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, non è comunque possibile effettuare un ulteriore giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva.

2. Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuova determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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