Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-04-2012, n. 6068 Opposizione del terzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Secondo quanto risulta dalla oggi gravata sentenza della corte di appello di Catania, n. 375 del 20.4.10:

1.1. A.G., con atto di citazione qualificato ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., dinanzi all’esecuzione per il rilascio dell’immobile da lei acquistato da M.S. con rogito 20.10.86, intrapresa da Ac.Ni. in forza di sentenza non definitiva resa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. dal medesimo tribunale in data 8.9.89, chiese al tribunale di Siracusa, sull’addotta diversità dei due immobili oggetto dell’azione esecutiva e della sentenza conseguita dall’esecutante, di essere dichiarata proprietaria dell’immobile da lei acquistato e che fosse dichiarata ineseguibile sul medesimo od a lei inopponibile la sentenza posta in esecuzione dall’ Ac.;

1.2. la medesima, in via subordinata, chiese riconoscersi l’avvenuto acquisto per usucapione del detto bene, ovvero l’intervenuta prescrizione del diritto dell’ Ac. ad agire in forza della sentenza conseguita ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.;

1.3. contestata in rito e nel merito la domanda attorea dall’ Ac., fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.S., che dedusse di avere in separato giudizio, pendente dinanzi alla sez. dist. di Avola del medesimo tribunale di Siracusa, contestato i diritti dell’ Ac., sia per carenza di titolo esecutivo che per intervenuta prescrizione;

concludendo in via principale affinchè fosse dichiarato insussistente il diritto dell’ Ac. di procedere in forza della sentenza azionata e, solo in subordine, perchè fosse dichiarato risolto, per grave inadempimento di quegli, il trasferimento immobiliare operato con la sentenza;

1.4. il giudice di primo grado dichiarò inammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ. e rigettò le altre domande della A., ma dichiarò insussistente il diritto dell’ Ac. di procedere ad esecuzione forzata per ottenere il rilascio dell’immobile per cui era causa;

1.5. interposero appello tanto la A. che il M.:

1.5.1. la prima: ripropose la tesi della non identità tra i due immobili e della non opponibilità della trascrizione della domanda dell’ Ac. (per carenza dei dati catastali); argomentò per l’erroneità della sentenza del 1989 per non essere stata chiesta la pronuncia di coattivo trasferimento nell’atto di citazione; ribadì la propria buona fede – utile ai fini della prescrizione acquisitiva della proprietà del bene – dinanzi ad una nota di trascrizione incompleta o generica; addusse l’intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto dell’ Ac. in dipendenza della ricordata sentenza;

1.5.2. il secondo, dal canto suo, in via incidentale ripropose le domande riconvenzionali proposte in primo grado, pur ammettendo essere stata accolta quella di declaratoria di insussistenza del diritto dell’ Ac. a procedere esecutivamente sull’immobile;

1.6. contestati entrambi i gravami da parte dell’ Ac., essi sono stati poi rigettati, con condanna degli appellanti alle spese di lite; ed in particolare:

1.6.1. è stata esclusa la qualificabilità della domanda ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., ritenendosi che la predicata diversità degli immobili oggetto dell’atto di acquisto dell’opponente e del titolo azionato avrebbe comportato la qualificabilità della domanda piuttosto ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ.;

1.6.2. è stata comunque qualificata come correttamente ricavata l’identità oggettiva tra i due immobili, all’esito del confronto tra la planimetria allegata al contratto preliminare e richiamata nella sentenza ex art. 2932 cod. civ. con quella catastale versata dalla A. come relativa all’immobile da lei acquistato, nonchè dell’esame delle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa circa l’effettiva occupazione dell’immobile da parte della famiglia della A.;

1.6.3. sono state ritenute irrilevanti – prima che inammissibili – le prove testimoniali e di scarso rilievo il particolare della denominazione della palazzina (in un caso come "A" ed in altro come "B") in cui era situato il bene per cui era causa, anche dinanzi ad una sorta di ammissione resa dalla stessa A. circa l’identificazione del fabbricato, da cui desumere la coincidenza dell’unità acquistata con quella oggetto della domanda ex art. 2932 cod. civ.;

1.6.4. è stata esclusa la fondatezza delle altre domande della A.: per la sufficienza dell’indicazione, nella nota di trascrizione della citazione introduttiva del giudizio ex art. 2932 cod. civ. precedente l’acquisto da parte della A., dei confini, della consistenza, dell’esatta ubicazione rispetto all’immobile in cui si trovava e dei dati catastali del terreno su cui questo sorgeva, non rilevando l’omissione dei soli dati catastali; per la conseguente piena opponibilità alla A. della domanda ex art. 2932 cod. civ. e della sentenza intervenuta a seguito di essa; per l’inammissibilità, quale motivo di appello, dell’asserzione della stessa A. dell’intervenuta prescrizione del diritto dell’ Ac. a procedere in via esecutiva;

1.6.5. fu ritenuta assorbente, per elidere in radice l’ammissibilità dell’appello incidentale del M., la constatazione dell’avvenuto integrale accoglimento della domanda da lui svolta in via principale, con radicale preclusione delle altre domande, da lui svolte in via meramente subordinata.

2. Per la cassazione di tale sentenza della corte etnea ricorre, affidandosi a sei motivi, la A., mentre il M., notificando controricorso, sviluppa un motivo articolato su due profili – per dispiegare ricorso incidentale; resiste al primo con controricorso l’ Ac.;

e, per la pubblica udienza del 14.3.12, tutte le parti producono memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., ma alla discussione orale prende parte il solo Ac..

Motivi della decisione

3. La ricorrente principale A.G. sviluppa sei motivi, corredati da quesiti nonostante l’intervenuta abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ.; ed in particolare:

3.1. con un primo – rubricato "omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla configurazione della domanda dell’ A. ai sensi dell’art. 404 c.p.c." – ella si duole delle conclusioni raggiunte nella gravata sentenza in ordine all’inammissibilità della domanda, ove qualificata ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., nonostante ella avesse contestato il diritto dell’ Ac. ad agire in via esecutiva adducendo la diversità del bene oggetto dell’acquisto dell’esecutante rispetto a quello da lei stessa acquistato;

3.2. con un secondo – rubricato "omessa e contraddittoria valutazione delle prove orali" – ella si duole della carenza di valutazione sulle prove testimoniali ammesse, al cui contenuto opera un sommario riferimento;

3.3. con un terzo – rubricato "omessa e contraddittoria motivazione delle prove documentali prodotte in giudizio" – lamenta l’erroneità dell’apprezzamento delle risultanze dei documenti versati in atti, dai quali sarebbe apparso in modo evidente la diversità dei due immobile, nonchè l’irrilevanza del mero errore materiale nella lettera a sua firma del 9.2.96 in ordine alla denominazione della palazzina in cui si trovava il suo immobile;

3.4. con un quarto – rubricato "omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla mancanza di alcun riferimento nella documentazione offerta dall’ Ac. per individuare la collocazione dell’appartamento promessogli in vendita dal M. e trasferitogli con la sentenza n. 441/89 del Tribunale di Siracusa – violazione dell’art. 2659 c.c. in relazione al contenuto della nota di trascrizione dell’atto di citazione dell’ Ac." – ella si duole dell’omessa valutazione di insanabile incompletezza dell’atto di citazione – per la domanda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. – dell’ Ac. e della relativa nota di trascrizione, nonchè dell’erronea esclusione della rilevanza della mancanza dei dati catastali;

3.5. con un quinto – rubricato "omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla domanda dell’ A. di acquisto dell’appartamento per usucapione decennale – violazione degli artt. 1159 e 1147 c.c." – ella ribadisce la piena idoneità del proprio atto di acquisto e la carenza di colpa grave per l’equivocità della nota di trascrizione della precedente domanda ex art. 2932 cod. civ. ai fini della configurabilità dei presupposti dell’usucapione abbreviata del bene per cui è causa;

3.6. con un sesto – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. in relazione ai presunti diritti derivanti all’ Ac. dalla sentenza n. 441/89" -ella ripropone la doglianza, ritenuta peraltro inammissibile dalla corte territoriale, di intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto derivante all’ Ac. dalla sentenza da lui azionata, a causa dell’inadempimento, da parte di costui, degli obblighi contestualmente posti a suo carico;

3.7. nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. invoca, a sostegno della necessità dei dati catastali negli atti identificativi degli immobili (comprese le domande giudiziali), la sopravvenuta normativa del D.L. n. 78 del 2010. 4. Dal canto suo, il M.:

4.1. ricorda di avere proposto opposizione all’esecuzione per rilascio intentata dall’ Ac.;

4.2. dichiara di non contestare l’impugnazione principale e di non avere alcun interesse ad interloquire in contrario;

4.3. dispiega poi ricorso incidentale avverso la gravata sentenza, che censura per violazione di norme di diritto ( artt. 100, 343 e 346 cod. proc. civ.) e per nullità da omessa pronunzia, per l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del suo appello incidentale:

persistendo il suo interesse, nonostante la declaratoria di insussistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata, ad una pronunzia anche sulle subordinate di declaratoria di estinzione per prescrizione degli eventuali diritti nascenti in capo all’ Ac. dalla sentenza non definitiva del 1989 e di risoluzione per grave inadempimento di quest’ultimo, consistente nell’omesso pagamento del corrispettivo del coattivo trasferimento dell’immobile con quella disposto ed irrilevante essendo al riguardo la compensazione giudiziale con il credito di esso M. per il risarcimento del danno;

4.4. nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. riporta alcuni passaggi sia dei suoi atti di parte coi quali aveva formulato la domanda, sia della sentenza di primo grado, nella parte in cui, solo adesso adducendo che tanto era avvenuto per motivi meramente formali, aveva accolto la sua domanda principale.

5. Ac.Ni., infine, prende posizione con controricorso esclusivamente avverso il ricorso principale, dolendosi in via preliminare della sua inammissibilità, in quanto articolato su censure al merito delle valutazioni dei giudici dei gradi precedenti, ma ribattendo comunque a ciascun motivo di doglianza, tanto in rito che nel merito.

6. Va premesso, ai fini dell’inquadramento della vicenda, che essa si incentra:

– sull’adduzione, da parte di chi è stato esposto in concreto ad un’esecuzione per rilascio di immobile (testuale, in tal senso, l’affermazione della A. al momento dell’accesso all’immobile da parte dell’ufficiale giudiziario procedente), di un duplice ordine di difese: un primo, che si fonda sulla diversità del bene oggetto della sua proprietà rispetto a quello oggetto del titolo azionato;

un secondo, che si fonda invece sull’identità del bene, ma sull’adduzione di fatti estintivi del diritto dell’esecutante; ed entrambe articolate come opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ. e come ulteriori domande di accertamento delle relative circostanze;

– sulla contestuale contestazione, da parte del soggetto indicato come debitore nel titolo azionato, del diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, con dispiegamento in via subordinata di contestazioni alla persistenza di qualsiasi eventuale diritto nascente in favore di controparte dal medesimo titolo, per dedotti prescrizione o inadempimento;

sulla successiva declaratoria di inammissibilità dell’opposizione di terzo e dal rigetto nel merito delle altre pretese di colui che era assoggettato all’esecuzione, come pure sull’accoglimento della principale domanda del debitore risultante nel titolo di declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente.

7. Quanto al primo motivo a sostegno del ricorso principale, è evidente che, nel contesto di cui al precedente p. 6:

7.1. risulta priva di giuridiche conseguenze la questione della formale declaratoria di inammissibilità dell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., fondata dalla corte di appello sull’impossibilità di qualsiasi pregiudizio ad opera dell’altra sentenza, ove effettivamente riferita ad altro bene (e quindi al primo ordine di doglianze: mentre sul secondo, come si legge a pag.

6, l’ammissibilità pare essere stata riconosciuta);

7.2. come riconosce la stessa ricorrente (a pag. 6 del ricorso, ultimo periodo prima del quesito), "la Corte di merito … ha preferito non approfondire la questione ed entrando così nel merito ha rigettato l’appello con una serie di motivazioni non condivisibili …";

7.3. tanto significa che le pretese della A. – che avevano ad oggetto il riconoscimento di un suo valido titolo di proprietà sul bene assoggettato ad esecuzione -sono state comunque prese in considerazione nel merito, come precisato nella gravata sentenza (pag. 5, rigo 12 e 13, con la locuzione "anche a ritenere diversamente");

7.4. non ha quindi alcun interesse la A. a dolersi della qualificazione di inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., basata sulla tesi della diversità dei due beni, ove poi le sue pretese siano state compiutamente esaminate nel merito e per di più nel contraddittorio con il comune dante causa e formale apparente debitore del rilascio: con conseguente inammissibilità del relativo motivo di doglianza;

7.5. e tanto esime dal rilevare che, effettivamente, la tesi originaria della diversità del bene rende in astratto incompatibile la tutela invocata ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., perchè tale norma (che presuppone in capo all’opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione risultante dalla sentenza pronunciata tra le altre parti) effettivamente postula l’identità del bene oggetto dei due diversi tìtoli di proprietà (solo così potendosi prospettare un conflitto tra i due), ma tale identità è in tesi negata dalla stessa attrice;

7.6. in tale prospettiva, erronea – nella prospettazione di colui che è assoggettato ad esecuzione – è l’identificazione del bene nei cui confronti dovrebbe aver luogo l’esecuzione e quindi, non si contesta che l’esecutante abbia diritto ad agire sul bene indicato nel suo proprio titolo;

7.7. quanto all’usucapione, invocata in subordine, la relativa tesi invece presuppone sì l’identità del bene oggetto dei due titoli (la sentenza dell’ Ac. e la prescrizione acquisitiva della A.), ma in tal caso difetterebbe la qualità di terzo in capo a chi vanta la proprietà del bene stesso, anche in tal modo risultando esclusa l’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria (Cass. 8 novembre 2007, n. 23289);

7.8. sicchè effettivamente la reazione posta in essere dalla A., in quanto soggetto in concreto esposto alla procedura di esecuzione per rilascio e relativa alla corretta identificazione dell’oggetto di essa, andrebbe correttamente individuata nell’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. (tra le ultime: Cass. 14 aprile 2010, n. 8888; Cass. 13 marzo 2009, n. 6179) e non anche in quella ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., di norma qualificata non esperibile nelle esecuzioni dirette o in forma specifica (Cass. 17 settembre 2003, n. 13664).

8. I motivi secondo e terzo del ricorso principale si riferiscono, invece, al merito della tesi della diversità dell’immobile della A. rispetto a quello oggetto dell’acquisto da parte dell’ Ac.: e va premesso che la corte territoriale attribuisce, al fine di escludere la diversità, dirimente rilievo alla corrispondenza dell’immobile stimato dal c.t.u. in corso di causa con quello abitato dalla A., come pure al riscontro diretto dei titoli di provenienza (per la A., il rogito trascritto in data 18.11.86; per l’ Ac., la sentenza n. 449/89), valutati alla stregua della completezza delle descrizioni anche della nota di trascrizione e delle planimetrie esaminate già in primo grado.

9. In tale contesto, doverosamente premessa l’evidente irretroattività della disciplina del D.L. n. 78 del 2010 richiamata dalla A. (e quindi la sua inapplicabilità alla vicenda in esame, in cui gli atti che sarebbero viziati in dipendenza di tale sopravvenuta normativa sono ad essa anteriori di oltre un ventennio):

9.1. il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile:

– la valutazione di irrilevanza delle prove testimoniali vi è stata, riferita appunto al carattere preminente degli elementi indicati al punto 8;

inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è riportata in esso la testuale trascrizione integrale delle deposizioni, nè è indicata la loro precisa sede processuale, nè il contesto specifico in cui le argomentazioni a loro confutazione (riportate in ricorso in modo sommario ed impreciso e, essendo a questa corte di legittimità vietato l’accesso agli atti di causa, tale da non consentire di comprendere il motivo della rilevanza e l’oggetto delle critiche stesse);

– e tutto questo a prescindere dalla stessa astratta ammissibilità di una prova testimoniale sull’identificazione di beni immobili oggetto di proprietà o sul contenuto di atti pubblici o di altri da questi presupposti;

9.2. il terzo motivo del ricorso principale è del pari inammissibile, in quanto attinge il merito di una valutazione di elementi documentali compiuta dalla corte territoriale e:

– invoca genericamente il contenuto di "documentazione depositata dal costruttore presso i competenti uffici comunali, come risulta dalla pianta planimetrica prodotta agli atti e rilasciata dal Comune di Avola", ma anche in questo caso omette però, in violazione del ricordato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicarne il contenuto (ad esempio, allegando che da esse risultava evidente l’esistenza di due distinti corpi di fabbrica, anzichè di uno solo, ciascuno dei quali denominato con un suo proprio riferimento) e soprattutto la precisa sede processuale di produzione e di menzione;

– omette di considerare che, qualora si fosse trattato di un dato di fatto evidente ed incontrovertibile erroneamente percepito e non già – come appare dalla lettura degli atti consentiti in questa sede – di un vero e proprio giudizio, sarebbe stato configurabile esclusivamente un errore revocatorio;

– non si fa carico di confutare l’argomentazione della corte territoriale sulla plausibilità di un diverso riferimento, mutato nel tempo, alla medesima palazzina.

10. I motivi quarto, quinto e sesto del ricorso principale attengono invece al secondo profilo di doglianze della A., basato questo sull’identità del bene oggetto del suo atto di acquisto. Di essi:

10.1. il quarto motivo è inammissibile:

esso si traduce nella riproposizione della tesi dell’incompletezza o genericità dei dati nella nota di trascrizione, già disattesa dalla corte territoriale con il richiamo anche a giurisprudenza di questo Supremo Collegio (Cass., 29 maggio 2007, n. 12506; Cass. 27 giugno 2006, n. 14813), ma così trasmodando nella contestazione della valutazione di fatto – dalla corte di merito operata, ma non censurabile in questa sede in difetto di evidenti vizi logici o giuridici – sulla sufficienza dei riferimenti operati, nella nota di trascrizione, ai confini dell’appartamento, alla sua consistenza ed alla sua esatta ubicazione rispetto all’immobile in cui si trova, nonchè ai dati catastali del terreno su cui sorgeva quest’ultimo;

– inoltre, ancora una volta in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso, del documento che si assume malamente interpretato si omette di dare la trascrizione integrale e di indicare la precisa sede processuale in cui rinvenirlo e in cui si è discusso del suo contenuto nei gradi di merito;

10.2. il quinto motivo è inammissibile: esso si fonda sull’affermazione della buona fede di essa acquirente, indotta dalla carenza di colpa grave per i vizi o l’inidoneità della nota di trascrizione della domanda dell’ Ac.: ma la disamina di quest’ultima circostanza di fatto è preclusa per quanto argomentato sopra, al p. 10.1;

10.3. il sesto motivo è anch’esso inammissibile:

– perchè con esso la ricorrente non si duole della ratio decidendi della corte territoriale, che ha ritenuto l’inammissibilità od irritualità, quale motivo di appello, dell’argomentazione della A. sull’intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto derivante all’ Ac. dalla sentenza da lui azionata: limitandosi ella a riproporre la relativa tesi, ma non facendosi carico di addurre ed illustrare i motivi per i quali la pronunzia di inammissibilità della corte di merito sarebbe errata; e con la conseguenza che tale mancata impugnazione rende definitiva la statuizione di preclusione della possibilità di esaminare il merito della doglianza;

– perchè non da conto di quando, in quale precisa sede processuale e con quali testuali espressioni, oltretutto prima della maturazione delle preclusioni cc.dd. assertive o di merito in primo grado (essendo invece nuova e quindi inammissibile se formulata successivamente), ella stessa avrebbe fatto valere la doglianza;

– perchè non da conto dei motivi per i quali ella, che pure si protesta estranea al titolo azionato dal medesimo Ac., potrebbe fare valere i fatti impeditivi od estintivi dei diritti su quello fondati.

11. Quanto al ricorso incidentale del M.:

11.1. è pacifico che egli abbia dispiegato, in via principale, domanda di declaratoria di insussistenza del diritto dell’ Ac. di procedere ad esecuzione forzata e che egli abbia formulato esclusivamente in via subordinata la domanda di prescrizione dei diritti eventualmente nascenti dalla sentenza non definitiva azionata dalla controparte e quella di risoluzione del trasferimento coattivo con essa disposto;

11.2. non si ricava però, dal tenore letterale della qui gravata sentenza di secondo grado, nè dal ricorso incidentale (cui si applica, come al principale, il principio di autosufficienza già ricordato), la serie di argomentazioni a sostegno del pieno ed incondizionato accoglimento della principale;

11.3. in particolare, nel ricorso incidentale non vengono riprodotti testualmente nè la parte – motiva e conclusiva – dell’atto di costituzione in giudizio con cui le domande principale e subordinate sono state argomentate e formulate, nè il passaggio della motivazione della sentenza di primo grado in base al quale è stata comunque accolta in modo del tutto incondizionato la sua domanda principale, con declaratoria di insussistenza del diritto di Ni.

A. a procedere esecutivamente per il rilascio dell’immobile per cui era causa;

11.4. nella qui gravata sentenza di secondo grado si da soltanto atto del carattere assorbente del pieno e totale accoglimento della principale;

11.5. è irrilevante, per il carattere meramente complementare ed illustrativo, ma giammai integrativo del ricorso o del controricorso, da riconoscersi alla memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., che solamente in quest’ultima tali elementi vengano infine almeno in parte forniti: dovendo quindi ritenersi insanabile la carenza originaria del ricorso incidentale;

11.6. è pertanto impossibile in questa sede valutare se, per le motivazioni in concreto addotte dal giudice di primo grado, potesse persistere nella specie un interesse dell’ Ac., in relazione alle formule testualmente e liberamente adoperate, ad una pronuncia sulle domande da lui in modo espresso qualificate come subordinate:

rispondendo ad un principio assolutamente consolidato che l’accoglimento della principale impedisce lo stesso esame delle subordinate;

11.7. ed il relativo articolato motivo di ricorso incidentale, con cui si ripropongono le tesi a sostegno delle tesi sulla prescrizione e sull’inadempimento, va qualificato inammissibile.

12. In definitiva, i ricorsi principale ed incidentale non possono essere accolti e la declaratoria di inammissibilità dei rispettivi motivi conduce al rigetto di quelli; e le spese del giudizio di legittimità sopportate dal vittorioso controricorrente Ni.

A. debbono cedere a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, tra loro in solido, per la sostanziale identità della posizione processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso principale;

condanna A.G. e M.S., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Ac.Ni., liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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