Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38807 Fuga e mancato soccorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.A. è stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni colpose e di omissione di soccorso a seguito dell’incidente stradale avvenuto a Lecce il 24/4/2004 e condannato alla pena di otto mesi di reclusione con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi.

2. La Corte di appello di Lecce ha confermato tali statuizioni.

3. Avverso questa sentenza, ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 189 C.d.S., comma 7. Il difensore censura la ritenuta responsabilità penali in relazione al reato di omissione di soccorso. Il ricorrente ricorda che la norma prevede l’obbligo per il soggetto di prestare assistenza alle persone ferite; ciò comporta necessariamente che il ferito presenti segni evidenti di lesioni. Nella specie invece la persona offesa, conducente dello scooter, ha riportato soltanto lievi scalfitture al ginocchio e nè lei nè l’altra persona trasportata caddero a terra a seguito dell’urto tra la vettura del C. e lo scooter stesso, nè cadde a terra quest’ultimo mezzo; che l’urto era stato di lieve entità è dimostrato dal fatto che sulla fiancata della vettura del Co. sono state riscontrate solo lievi scalfitture; tanto premesso, manca secondo il ricorrente, sia l’elemento oggettivo del reato, ovverosia l’incapacità della vittima di provvedere autonomamente a se stessa, sia l’elemento soggettivo consistente nel dolo generico; infatti occorreva che C. al momento del sinistro, tenuto conto delle modalità con cui lo stesso ebbe a verificarsi, avesse consapevolezza che la persona offesa aveva necessità di essere aiutata; consapevolezza che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte di appello, mancava del tutto, dal momento che l’urto fu talmente lieve che, come si è detto, nè la trasportata nè la conducente dello scooter ebbero a cadere per terra. Con un secondo motivo si deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla teste F. (trasportata sullo scooter) e dall’assistente di p.g. circa le condizioni dello sportello dell’autovettura. Il ricorrente fa presente che mentre la teste Faraone aveva parlato di una rientranza nello sportello della macchina, dicendo che si trattava di una "conca" causata dall’urto del ginocchio con la macchina, l’assistente do p.g. aveva invece riferito che sulla vettura del C. era presente soltanto una lieve scalfittura sullo sportello anteriore. Col terzo motivo il ricorrente deduce inosservanza e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; sostiene che la motivazione adottata sul punto è praticamente inesistente dal momento che si è limitata a richiamare i precedenti penali dell’imputato, precedenti risalenti a ben oltre trent’anni la data del fatto. Col quarto motivo ci si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; anch’essa fondata sulla presenza delle due precedenti condanne senza considerare che i fatti sono molto risalenti nel tempo, che il C. aveva, all’epoca del fatto qui giudicato, superato i settantanni e che le due condanne riportate erano state interamente condonate.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento. Osserva il Collegio,in ordine al primo motivo, che sono inammissibili le censure dell’imputato nella misura in cui contestano, sia pure sotto l’apparente veste della illogicità della motivazione, la ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere, non essendo consentita la deduzione di un tale profilo davanti a questa Corte; deve al riguardo altresì rilevarsi che la Corte di appello si è già fatta carico di chiarire che non sussiste il denunciato contrasto tra le dichiarazioni della teste F. e quelle dell’agente di polizia, essendo incontestabile che l’autovettura dell’imputato presentava, sul fianco, segni che ben potevano essere derivati dall’urto con il ginocchio della ragazza.

Tanto premesso, deve ribadirsi che ciò che rileva ai fini del contestato reato non è la situazione accertata ex post, ma quella percepibile ex ante. E a tale riguardo correttamente il giudice di secondo grado ha valutato l’elemento soggettivo del reato, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte (sez. 4 10.1.2003 n. 8103, Fariello rv. 223966) secondo cui la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che può essere ravvisato anche quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza. Nella specie dunque l’imputato, una volta percepito l’urto, non avrebbe dovuto confidare nella possibilità delle ragazze di" cavarsela da sole", ma avrebbe dovuto fermarsi, per farsi identificare e prestare la assistenza che il caso rendeva necessaria.

Con riferimento al terzo e al quarto motivo di ricorso, è sufficiente osservare che la sentenza è sufficientemente motivata, sia per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche che della sospensione condizionale della pena, con il richiamo ai precedenti penali dell’imputato, potendosi aggiungere che la circostanza che i reati siano stati oggetto di indulto non comporta che dei medesimi non si possa tenere conto ai fini di cui sopra.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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