Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
– la ricorrente è cittadina extracomunitaria la cui istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata archiviata perché mancavano documenti e perché la richiesta di produrli è tornata indietro con l’indirizzo "sconosciuto";
– in ricorso si deduce soltanto che il preavviso di diniego ex art. 10bis l. 241/90 non è stato ricevuto dalla ricorrente e per questo motivo che la stessa non ha avuto la possibilità di avere un contraddittorio;
– ma il preavviso di diniego è stato inviato ma è stato inviato all’indirizzo, in cui per l’appunto la ricorrente era sconosciuta (lo dice lo stesso ricorso, alla pagina 2, righe 11 e 12);
– la comunicazione del preavviso di diniego è stato inviato all’indirizzo di Castelleone – via Arata 16 (l’amministrazione ha prodotto la busta della raccomandata);
– l’indirizzo era quello comunicato dalla ricorrente nel momento in cui ha presentato la domanda, sia nel quadro 65 che nel quadro 108 ha dichiarato di risiedere o avere recapito in Italia in Castelleone – via Arata 16;
– leggendo i documenti depositati in ricorso, si riesce a comprendere che nel frattempo la ricorrente si è trasferita in Casalmorano – via Cairoli 11 (così è d’altronde intestato il ricorso, ed anche alcune delle buste paga prodotte in giudizio), ma la ricorrente – che quindi si è trasferita in corso di procedimento amministrativo – non può pretendere che l’amministrazione trovi da sola il nuovo indirizzo e le notifichi l’avviso ex art. 10bis ad indirizzo diverso da quello che aveva dichiarato nel momento in cui aveva presentato l’istanza;
– ogni parte che chiede all’amministrazione il rilascio di un provvedimento deve pure preoccuparsi di comunicare gli eventuali cambiamenti del proprio indirizzo (non è un incombente eccessivo), altrimenti non può dolersi di non aver ricevuto l’avviso ex art. 10bis perché inviato all’indirizzo non corretto;
– non era dovuta, infatti, la notifica del preavviso ex art. 10bis l. 241/90 nel rito degli irreperibili che è prevista dall’art. 21bis stessa legge solo per il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (e cioè per il provvedimento conclusivo, e neanche per tutti i tipi di provvedimenti), e non per gli atti endoprocedimentali (la circostanza del non essere state seguite le regole del rito degli irreperibili per la notifica del preavviso ex art. 10bis, peraltro, non è dedotta in ricorso);
– spese con la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
SPESE a carico determinate in euro 500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.