Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38806

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16 novembre 2010 il Tribunale di Pistoia, sez. di Monsummano Terme, ha applicato a F.G. la pena dal medesimo concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., per essersi posto alla guida di una autovettura in condizioni di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico di 1,12 al primo accertamento e 1,17 al secondo. Il fatto è stato commesso il 24 dicembre del 2008. 2. Nei confronti di questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che il giudice ha fissato in mesi otto. Lamenta l’assoluto difetto di motivazione al riguardo nonostante l’entità della sanzione sia assai consistente, essendo la previsione legislativa per l’ipotesi in considerazione quella da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. Si richiama alla giurisprudenza di questa corte secondo cui è necessaria la motivazione quando la durata della sospensione della patente non coincide con il limite temporale minimo o non è fissata in misura assai prossimo a quello. Nel presente caso la violazione commessa e l’entità del danno apportato non dovevano ritenersi particolarmente gravi dal momento che il F. è stato fermato in seguito ad un normale controllo e non in seguito ad un incidente stradale e che egli a seguito della sospensione della patente da parte del prefetto è stato sottoposto a visita medica di revisione ed è stato giudicato idoneo per la patente di guida normale di categoria degli. Fa ancora presente che egli aveva formulato una prima richiesta di patteggiamento indicando una pena inferiore a quella poi concordata e che su tale proposta il pubblico ministero non aveva prestato il consenso osservando che la pena era stata fissata in misura troppo bassa, ma senza formulare rilievo circa la misura della sospensione della patente di guida che egli aveva chiesto fosse fissato nella misura minima prevista.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Come ricordato dallo stesso ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessaria un’apposita motivazione nei confronti del provvedimento con il quale si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel contesto di una sentenza di patteggiamento, soltanto quando il giudice si allontani considerevolmente ai minimi di tale. Nella specie non è questa la situazione verificatasi, atteso che, a fronte di una forbice della sanzione da sei mesi ad un anno, il giudice ha determinato la concreta misura della sanzione amministrativa in otto mesi. Può ancora osservarsi che la circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui il pubblico ministero non si era opposto espressamente alla misura della sospensione della patente da lui proposta nel minimo, è argomento che non giova al ricorrente, in quanto è noto che il pubblico ministero non è tenuto a formulare il proprio parere sulla sospensione della patente, che non entra a far parte del "patto" e dunque il suo silenzio non può essere considerato come un implicito consenso.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e da ciò deriva l’onere per il ricorrente delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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