Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38804

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Castellammare di Stabia, ha ritenuto D.A. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., per avere guidato, in data 13 ottobre 2007, in stato di ebbrezza alcolica, fatto accertato a seguito della testimonianza degli agenti intervenuti, essendosi l’imputato rifiutato di sottoporsi al test alcol metrico.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che lamenta mancanza o manifesta illogicità della sentenza in ordine alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; deduce l’assenza di motivazione sulla concreta misura della determinazione di tale sanzione in tre mesi.

Motivi della decisione

1. Rileva la Corte che l’ipotesi di reato per la quale D. A. è stato giudicato è quella di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8); tanto si deve ritenere dal momento che lo stato di ebbrezza è stato desunto dai dati sintomatici riscontrati dagli agenti intervenuti, senza effettuazione del test alcolimetrico, situazione nella quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 3 sentenza n. 48023 del 6.11.2008 rv. 241794), a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv., con mod. in L. 24 luglio 2008, n. 125), il reato ravvisabile è quella più lieve prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a).

2. Tale fattispecie è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4. L’intervenuta "abolitio criminis" comporta che il Rosati ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5 15.2000 n. 769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

3. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M.

– Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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