T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1667

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente è cittadino extracomunitario già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo cui è stato negato il rinnovo perché per due anni consecutivi (Irpef 2009 e Irpef 2010) ha dichiarato un reddito negativo;

– la difesa del ricorrente vorrebbe che si valorizzasse il dato dell’Irpef 2011 in cui dichiara un reddito positivo, e che in subordine gli fosse comunque concesso un permesso per attesa occupazione, come si usa per i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro;

– in ordine al permesso per attesa occupazione, va notato che tale tipo di titolo di soggiorno è previsto dall’art. 22, co. 11, t.u. dedicato al lavoro dipendente, ma non è previsto invece dall’art. 26 t.u. dedicato al lavoro autonomo, ne consegue che il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato solo in caso di straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro dipendente, e non nel caso che invece occupa questo ricorso;

– in ordine alla possibilità di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli al ricorrente ex art. 5, co. 5, t.u. (che nel caso di specie sarebbe l’Irpef 2011), va premesso che la difesa del ricorrente non cita mai in ricorso né cifre, né norme di riferimento per valutare se questo elemento sia effettivamente favorevole al ricorrente, ed in questo modo non aiuta il lavoro del giudice che è costretto a cercarsi da solo gli elementi che la difesa giudica favorevoli alle proprie tesi;

– e cercando tali elementi, si finisce con il notare che nell’Irpef 2011 riferita ai redditi 2010 il ricorrente ha dichiarato un reddito complessivo pari ad euro 9.059 (rigo RN1), un reddito imponibile pari ad 6.894 euro (RN4), ed ha pagato un imposta di soli 576 euro (rigo RN41);

– l’art. 26, co. 3, t.u. prevede che il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

– il livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è di euro 8.500, che è inferiore al reddito complessivo del ricorrente ma superiore al suo reddito imponibile anche nell’anno 2010 che la difesa del ricorrente vorrebbe valorizzare come elemento sopravvenuto;

– per la determinazione dell’esenzione dalla spesa sanitaria si fa riferimento al reddito complessivo (il che di per sé significherebbe che il ricorrente non gode dell’esenzione, e quindi avrebbe un reddito sufficiente), ma il reddito è aumentato ex art. 8, co. 16, l. 537/93 in caso di coniuge a carico fino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge, e di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico (il che significa che la famiglia del ricorrente in realtà gode dell’esenzione, e quindi che il suo reddito non è sufficiente ai sensi dell’art. 26, co. 3, t.u.);

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente quantificate in euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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