Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38803

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Palermo ha ritenuto V.S. responsabile del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi 2 e 20 giorni di reclusione ed euro 150 di multa. Il V. era stato sorpreso dalla polizia, intervenuta su segnalazione di un privato, all’interno di uno stabile sgomberato a causa di un precedente crollo, mentre, munito di martello e pinza d’acciaio, era intento a staccare dei cavi elettrici dal quadro dell’ascensore; il V. era stato inoltre trovato in possesso di una scatola contenente altro materiale elettrico.

2. La corte di appello ha respinto l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato; denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato; sostiene che è errata la contestazione di cui all’art. 624 bis c.p. e che avrebbe dovuto essere ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 624, cioè il furto semplice; il furto non si poteva ritenere commesso in un’abitazione poichè l’edificio nel quale era stato perpetrato, era da tempo del tutto sgombro da persone fisiche a causa di un crollo quasi totale che vi si era verificato e non poteva pertanto essere considerato destinato "in tutto in parte a privata dimora".

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Correttamente la corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha ricordato che il furto commesso mediante l’introduzione in edificio destinato in tutto in parte a privata dimora si configura ogni qualvolta il soggetto attivo, per commettere il reato, si introduce in un luogo che sia destinato ad essere abitato, anche se non lo è concretamente; è irrilevante l’eventuale assenza di occupanti al momento del fatto, mentre è essenziale che si tratti di un luogo idoneo a soddisfare esigenze di vita domestica e di alloggio, caratteristica che non viene meno qualora l’immobile – come nel caso in esame – pur mantenendo questa sua destinazione, diventi indisponibile per un tempo più o meno breve. La corte si è richiamata alla sentenza di questa Corte (sez. 2 18.8.1994 n. 3580 rv. 198787), che il Collegio condivide, secondo cui la circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 1 è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo all’uopo sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (es. arredamento). Ne deriva che sussiste la circostanza aggravante, qualora l’immobile, pur mantenendo questa sua destinazione, diventi indisponibile, per un tempo più o meno breve, come nel caso della sua sottoposizione ad un provvedimento di sequestro.

In fatto, la corte di appello ha poi rilevato, con valutazione insindacabile in quanto volta all’accertamento dei fatti, che lo sgombero dell’edificio per motivi di sicurezza non ha certamente comportato la perdita della sua destinazione, che era apprezzabile esteriormente e dunque conoscibile dall’imputato, dal momento che gli appartamenti, pur liberi da persone, continuavano ad essere nella disponibilità dei rispettivi inquilini, che probabilmente vi avevano lasciato arredi ed altri beni, e che perciò non avevano del tutto abbandonato l’edificio, ma continuavano a frequentarlo, come provato dal fatto che il B. fu sorpreso nello stabile su segnalazione di una persona che si trovava al suo interno. Risulta dunque corretta la qualificazione giuridica effettuata.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e da ciò deriva l’onere per il ricorrente delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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