T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente si è visto revocare il nulla osta al lavoro che aveva ottenuto il 14. 11. 2008,

– il motivo per cui è stato revocato il nulla osta al lavoro sta nel fatto che l’amministrazione ha scoperto che il ricorrente era stato espulso con altro nome il 6. 10. 2007 ed era riuscito a rientrare in Italia spendendo diverse generalità (in realtà, si tratta soltanto di una diversa translitterazione dei caratteri arabi che sia avvenuta per motivi intenzionali o meno);

– il ricorrente, che il 6. 10. 2007 aveva deciso di non impugnare il provvedimento di espulsione ed anzi l’aveva ottemperata allontanandosi spontaneamente, vorrebbe adesso ottenere l’illegittimità dell’attuale provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro in quanto basata su una espulsione asseritamene illegittima (ma mai impugnata);

– per di più, se non bastasse questa anomalia, occorre anche aggiungere che il motivo per cui l’espulsione sarebbe illegittima è il solito contrasto con la direttiva 2008/115/CE,

– ma il provvedimento di espulsione risale al 6. 10. 2007, ed un provvedimento non può essere dichiarato illegittimo per contrasto con una direttiva che è stata emanata dopo (e che peraltro è entrata in vigore solo alla fine del 2010);

– gli ulteriori motivi (sulla violazione dell’affidamento, e sulla mancanza di motivazione su come superare l’affidamento) non possono essere apprezzate, posto che il ricorrente sapeva dell’esistenza di un provvedimento di espulsione a suo carico che gli comportava il divieto temporaneo di reingresso nel territorio dello Stato;

– nemmeno può essere apprezzato il motivo sulla esistenza di circostanze sopravvenute, non essendo la esistenza di una espulsione e di un divieto al reingresso una mera irregolarità amministrativa sanabile;

– del tutto generico, infine, ed in quanto tale inammissibile, il riferimento al dovere di collaborazione contenuto nell’ultimo motivo;

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente quantificate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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