Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38802 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale monocratico, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato B.M. è stato ritenuto responsabile di furto aggravato e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed applicata la diminuente del rito speciale, è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione dell’art. 521 c.p.p.;

sostiene che il capo di imputazione si riferiva al furto di un portafogli, mentre invece l’imputato è stato condannato per essersi impossessato del bagaglio di un viaggiatore, con più precisione di una video camera.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Risulta dalla sentenza della corte di appello che effettivamente, con il capo di imputazione, è stato contestato all’imputato il furto di un portafoglio ma che, nel corso dell’udienza di convalida dell’ arresto, il giudice ha interrogato l’imputato precisando che gli si contestava il furto del bagaglio di un passeggero in transito alla stazione Termini, bagaglio contenente una videocamera, e che l’imputato, dopo aver affermato di aver compreso quanto dettogli, ha ammesso l’addebito. In questa situazione deve escludersi – come peraltro già ha osservato la Corte di appello – che sussista la dedotta violazione dell’art. 521 c.p.p., atteso che l’imputato, con l’imputazione originariamente formulata è stato informato del comportamento che gli veniva addebitato (furto) e che la modifica dell’oggetto sottratto è stata una conseguenza dell’approfondimento effettuato all’udienza, con piena facoltà dell’imputato di difendersi al riguardo, che ha invece accettato la precisazione ed ammesso l’addebito; per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sez. 6 26.2.2010 n. 20118 rv 247330) la violazione dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l’accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo e risulti, come nella specie avvenuto, che l’imputato è stato in condizione di difendersi dal fatto ritenuto in sentenza.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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