Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-10-2011) 26-10-2011, n. 38801 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Orvieto ha assolto B.A. dall’accusa di aver detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente;

si trattava di grammi 79,0781 di hashish suddivisa in due panetti occultati sotto il tappetino del sedile anteriore destra dell’auto in cui viaggiava il B. e di 19 flaconi di metadone da 20 mg ciascuno, custoditi in un marsupio posto nel bagagliaio dell’autovettura, fatti accertati il 25 agosto del 2000. Secondo il tribunale, si doveva ritenere che lo stupefacente fosse destinato all’uso personale del B. il quale si stava recando da Bologna a Vibo Valentia per prelevare la sua fidanzata e doveva trattenersi fuori casa per un certo numero di giorni e dunque non aveva la possibilità di recarsi presso il Sert di Bologna dove aveva iniziato una cura disintossicante; l’imputato si era portato appresso il metadone necessario per alcuni giorni e l’hashish parimenti necessario per evitare la crisi di astinenza.

2. Su appello del pubblico ministero, la Corte di appello di Perugia ha ritenuto invece l’imputato responsabile per il possesso dell’hashish (l’impugnazione era stata proposta dal pm soltanto con riguardo a questa sostanza). La corte d’appello ha osservato che il dato quantitativo era spropositato rispetto all’esigenza di far fronte al fabbisogno di due settimane per la permanenza fuori della residenza, in quanto egli deteneva hashish per ben 244 dosi ed altresì 19 flaconi di metadone; il comportamento dell’imputato era stato tale da creare sospetto in quanto il medesimo aveva finto di non vedere i continui lampeggiamenti dell’autovettura della polizia;

l’orario e il periodo scelti per il viaggio da Bologna a Lamezia Terme(era stato fermato alle 2,30 di notte) erano tali da far ritenere estremamente probabile che egli avesse appositamente scelto tale orario per la minor frequenza dei controlli; le modalità di occultamento degli stupefacenti inducevano a ritenere un uso non personale; in altre occasioni egli si era rivolto tranquillamente al Sert locale e quindi non era credibile l’affermazione di non volerlo fare in quella circostanza; il fatto che B. fosse tossicodipendentfi da oppiacei, mentre non risultava assuntore di hashish, deponeva sempre per la non destinazione all’uso personale, come pure il fatto che aveva acquistato il metadone al mercato nero senza ricetta e che era in possesso di un bilancino di precisione occultato nell’autovettura, la cui destinazione alla pesatura dell’hashish destinato al suo consumo personale era del tutto inverosimile; anche il prezzo di acquisto degli stupefacenti era incompatibile con la sua condizione di lavoratore, all’epoca, saltuario. La Corte concedeva le attenuanti generiche, ma non quella di cui all’art. 73, comma 5, e determinava la pena in un anno, quattro mesi di reclusione e 4000,00 Euro di multa.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato; denuncia con il primo motivo inosservanza di legge, travisamento dei fatti e contraddittorietà di motivazione laddove la corte di appello ha ritenuto che egli fosse in possesso di ben 244 dosi di hashish e non di 122 come ritenuto in primo grado; a tale affermazione la corte d’appello è pervenuta senza considerare che il B. era una assuntore di hashish in grande quantità e quindi consumava sino ad 40 mg di principio attivo di hashish per volta e quindi la quantità da lui detenuta era sufficiente solo per pochi giorni. Un travisamento del fatto era poi contenuto nella sentenza impugnata anche relativamente al giudizio circa la quantità di metadone in possesso del B. che è stata ritenuta sufficiente per il fabbisogno di tutto il periodo che egli doveva trascorrere fuori casa; invece il ricorrente fa presente che la prescrizione medica era stata di 40 mg al giorno e dunque il metadone era sufficiente al massimo per nove giorni e mezzo; inoltre il possesso del metadone doveva considerarsi comunque irrilevante in quanto il pubblico ministero aveva presentato appello solo relativamente all’hashish; lamenta ancora il ricorrente che la corte territoriale non ha motivato sul perchè abbia ritenuto che le modalità di occultamento degli stupefacenti (sotto il tappetino) costituivano indizio di una loro destinazione allo spaccio; in realtà erano semplicemente sistemati in modo tale da non essere oggetto di furto; particolarmente illogica sarebbe anche la affermazione della corte territoriale secondo cui sarebbe indice di destinazione allo spaccio il fatto che B. aveva acquistato il metadone al mercato nero senza ricetta, affermazione che non tiene conto del fatto che lo stupefacente è quasi sempre acquistato al mercato nero; senza contare che il pubblico ministero aveva proposto impugnazione soltanto per il possesso dell’hashish; contesta poi gli altri elementi indiziari ai quali la corte d’appello ha fatto riferimento ed in particolare che il bilancino fosse stato accuratamente occultato; che egli non fosse in una condizione economica tale da poter acquistare la quantità di stupefacente trovati in suo possesso, mentre invece svolgeva lavoro continuativo nell’edilizia sufficientemente redditizio anche tenuto conto che la sostanza stupefacente da lui detenuta aveva un valore di circa Euro 200; contesta poi di aver tenuto un comportamento equivoco alla vista degli agenti. Con un secondo motivo si duole che non sia stata concessa l’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, senza tenere conto della destinazione dell’hashish anche all’uso personale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

La Corte di Perugia ha fornito ampia motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di riformare la sentenza di primo grado, indicando dettagliatamente, come sopra riportato, le considerazioni che inducevano a non dare credito alla tesi dell’imputato, pure accolta dal primo giudice, secondo cui l’hashish ed il metadone da lui detenuto era destinato esclusivamente al suo uso personale per i 15 giorni da passare in Calabria. Le molteplici circostanze messe in evidenza concorrono a formare un quadro indiziario decisamente sfavorevole al S., del tutto logicamente valutato ed apprezzato dalla corte di appello, quadro che, con il presente ricorso, si cerca di confutare con argomenti che però non superano la soglia della opinabilità, nel tentativo di ottenere da questa Corte una più favorevole valutazione del materiale processuale. In particolare, le doglianze dell’imputato non travisano i fatti per quanto riguarda il numero di dosi stimate, atteso che la differenza tra quanto ritenuto dal giudice di primo grado e da quello di appello deriva solo dal fatto che il primo ha ritenuto trattarsi, come sostenuto dall’imputato, di dosi più "pesanti", per le quali era necessario un quantitativo maggiore di hashish, mentre quello di appello ha ritenuto complessivamente inattendibile, per le ragioni sopra dette, la versione del S. sotto più versi poco credibile e decisamente incompatibile con la disponibilità del bilancino, che mal si concilia con la asserita necessità dell’hashish all’uso esclusivamente personale. Anche la negata concessione dell’attenuante di cui al comma 5 si inserisce, non illogicamente, nel quadro complessivo delineato dalla Corte di appello di assoluta inverosimiglianza della tesi dell’imputato e della valutata gravita dell’episodio in relazione al consistente quantitativo detenuto.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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