T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1663 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avvisate le parti della possibilità di dichiarare ex officio il ricorso inammissibile;

Rilevato:

che il ricorrente propone azione avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla propria domanda di attribuzione della cittadinanza italiana, presentata il 2 maggio 2007 (doc. ricorrente allegato al ricorso);

che ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 362/1994 il termine per provvedere su detta istanza è di settecentotrenta giorni;

che pertanto nel caso concreto detto termine è scaduto il 2 maggio 2009;

che ai sensi dell’art. 31 comma 1 c.p.a. l’azione avverso il silenzio può essere proposta "fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento";

che pertanto il termine per proporre l’azione scadeva il 2 maggio 2010;

che il ricorso è stato notificato solo il 2 settembre 2011;

che pertanto il ricorso è irricevibile;

che le spese si possono compensare, atteso il rilievo d’ufficio della questione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara irricevibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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