Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 26-10-2011, n. 38830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 12 aprile 2011, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 28 c.p.p., comma 2, la soluzione del conflitto sorto fra il proprio ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza di Torino in ordine alla trattazione dell’istanza proposta da L.M., intesa ad ottenere il differimento dell’esecuzione della pena per l’esistenza di gravi patologie incompatibili con lo stato di detenzione.

2. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto che la trattazione della domanda anzidetta fosse di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Torino, in quanto, pur essendo il L. sottoposto, siccome collaboratore di giustizia, a speciali misure di protezione, l’ambito operativo della norma di cui alla L. n. 82 del 1991, art. 16 nonies, introdotto dalla L. n. 45 del 2001 non contemplava il differimento dell’esecuzione della pena fra i benefici attratti dalla speciale competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza di Roma, legata alla permanenza dell’elezione di domicilio del collaboratore, effettuata al momento della sottoscrizione delle speciali misure di protezione, nel luogo (Roma) in cui aveva sede la commissione centrale, prevista dalla L. n. 82 del 1991, art. 10, comma 2. 3. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con precedente ordinanza del 29 settembre 2010, aveva invece ritenuto la propria incompetenza a trattare l’istanza anzidetta, in quanto, sebbene l’istituto del differimento dell’esecuzione della pena, di cui agli artt. 146 e 147 c.p., non fosse espressamente previsto dal D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, comma 8, convertito nella L. n. 82 del 1991, fra quelli di competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, la competenza territoriale di tale ultimo Tribunale poteva essere ritenuta anche per l’istituto in questione, in quanto anche con riferimento ad esso era da ritenere prevalente l’esigenza di garantire un efficace coordinamento funzionale fra l’operato della magistratura di sorveglianza che decideva sulla sua applicazione e quella degli organi amministrativi aventi sede in Roma, che disponevano ed attuavano misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sollevato dal Tribunale di sorveglianza di Roma va risolto nel senso di ritenere competente a trattare la domanda, proposta da L.M., il Tribunale di sorveglianza di Roma.

2. Va invero ritenuto che anche per l’applicazione dell’istituto del differimento pena facoltativo, di cui all’art. 147 c.p., debba essere privilegiata la posizione del L. quale collaboratore con la giustizia sottoposto a programma speciale di protezione, con domicilio tuttora eletto presso la commissione centrale avente sede in Roma; con la conseguenza che tutte le valutazioni inerenti alla sua posizione siano unitariamente trattate dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

La posizione del L. di collaboratore di giustizia è da ritenere invero per sua natura di rilievo assorbente e tale da imporre una trattazione unitaria di tutte le vicende inerenti alla sua condizione di detenuto, compresa quindi quella differimento dell’esecuzione della pena.

3.Sul piano testuale si osserva poi che, sebbene il D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, convertito nella L. n. 82 del 1991 non contempla espressamente il differimento dell’esecuzione della pena fra i benefici attratti nella speciale competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Roma per i collaboratori di giustizia, nella specie, il L. ha tuttavia altresì chiesto il beneficio della detenzione domiciliare di cui all’art. 47 ter Ord. Pen., beneficio questo si espressamente menzionato nella norma di legge anzidetta; ed infatti il provvedimento impugnato ha rilevato, a pag.

2, di essersi già pronunciato con ordinanza del 9 novembre 2010 su detta misura alternativa della detenzione domiciliare.

Ora, l’art. 47 ter Ord. Pen., comma 1 ter, dettato in tema di detenzione domiciliare, fa riferimento sia all’art. 146 sia all’art. 147 cod. pen., in tal modo sottolineando come il tema del differimento dell’esecuzione pena sia strettamente collegato, per sua stessa natura, a quello della detenzione domiciliare, si che appare artificioso aver voluto tenere nettamente distinti e separati i due ambiti.

4. Tale argomento si aggiunge a quello già in precedenza illustrato, concernente la preminente esigenza di assicurare una gestione unitaria di tutte le vicende legate alla detenzione dei collaboratori di giustizia al Tribunale di sorveglianza di Roma, con la conseguenza che il conflitto sollevato da tale ultimo Tribunale va risolto nel senso di ritenere la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma.

5. Gli atti vanno pertanto trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinchè provveda ad esaminare le istanze proposte da L. M..

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

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