Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 26-10-2011, n. 38829

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza 26 febbraio 2010 la Corte di appello di Messina dichiarava la propria incompetenza a conoscere, quale giudice dell’esecuzione, l’istanza avanzata da L.M.P., con cui si chiedeva l’estinzione della pena (di un anno di reclusione, risultante da conversione della libertà controllata) infintagli con la sentenza di condanna della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11 giugno 1990, definitiva in relazione alla sua posizione il 16 luglio 1990.

Osservava che, nonostante la sentenza indicata fosse stata annullata con rinvio dalla Cassazione per altro imputato e che quel procedimento di merito si fosse concluso con sentenza della Corte di appello di Messina, a carico del L. risultava pronunziata altra sentenza dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 26 luglio 1990, divenuta irrevocabile per ultima, che comportava la competenza di tale Corte.

2. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria propone conflitto osservando che la Corte di appello di Messina s’era basata su di un’annotazione provvisoria del certificato del casellario, ma che dagli accertamenti effettuati, consacrati da attestazione della cancelleria della stessa Corte di appello di Reggio Calabra, era risultato che nessuna sentenza in data 26 luglio 1990 era stata mai pronunziata da quella Corte di appello nei confronti del L.. L’ultima condanna coincideva dunque con quella inferta al L. dal Tribunale di Reggio Calabria in data 25 maggio 1987, avverso la quale il L. aveva proposto appello dichiarato inammissibile con la sentenza 11 giugno 1990 della Corte di appello della medesima città, e il giudice dell’esecuzione era da individuare, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., nella Corte di appello di Messina perchè quella stessa sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria era stata annullata nei confronti di taluno dei coimputati con rinvio alla Corte di appello di Messina, che aveva quindi definito il procedimento.

Motivi della decisione

1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell’art. 28 c.p.p. giacchè entrambe le Corti di appello hanno ricusato la competenza di giudice dell’esecuzione in relazione alla posizione di L. M.P..

Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Messina.

2. E’ pacifico difatti (ne danno atto entrambi i giudici in conflitto) che la condanna di L.M.P. pronunziata dal Tribunale di Reggio Calabria era stata confermata da sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, annullata con rinvio alla Corte di appello di Messina per altri imputati.

Ed è principio oramai consolidato che la regola dell’unicità del giudice dell’esecuzione richiede che, in casi come questo, anche per l’imputato non ricorrente competente per l’esecuzione è il giudice del rinvio.

D’altronde non era codesto principio ad essere contestato dalla Corte di appello di Messina, bensì, in fatto, la circostanza che la sentenza 25.5.1987 confermata dalla Corte di appello l’11 giugno 1990 e divenuta definitiva il 16 luglio 1990, fosse l’ultima, assumendosi l’esistenza di successiva sentenza definitiva il 26 luglio 1990.

Ne consegue che, appurato che nessuna diversa e successiva sentenza nei confronti di L.M.P. è stata pronunziata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, dopo quella oggetto di annullamento con rinvio, per i coimputati, a Messina, la competenza a decidere quale giudice dell’esecuzione appartiene, anche per il L., alla Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *