Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-04-2012, n. 6049 Concorrenza sleale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

ASP- Auto Servizi Perugia s.p.a, titolare di concessione per l’esercizio di autolinee di trasporto pubblico urbano fra vari comuni del territorio umbro, con citazione del 1990 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia il Ministero dei Trasporti – Gestione governativa della FCU – Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’attività di concorrenza sleale esercitata dal convenuto attraverso l’istituzione di linee di trasporto su gomma formalmente sostitutive delle tratte ferroviarie (OMISSIS), ma in realtà integrative del servizio e sostanzialmente coincidenti, sia per percorso sia per numero di fermate ed orari, con le corse da essa gestite sulle medesime tratte.

Il Ministero, costituitosi in giudizio, chiese il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni subiti per l’attività da questa esercitata, in difetto dell’autorizzazione richiesta dal D.P.R. n. 771 del 1955, art. 46 su linee che interferivano con quelle oggetto del servizio ferroviario.

La causa fu istruita mediante l’espletamento di prove orali e ctu;

nel 2002 intervenne volontariamente in giudizio FCU s.r.l., dichiarando di essere succeduta nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Gestione governativa, nel frattempo soppressa, eccezion fatta per quelli relativi alle liti pendenti alla data del 2.1.2001.

Il Tribunale adito, con sentenza del 26.9.05, qualificato ad adiuvandum l’intervento di FCU, respinse la domanda attorea e dichiarò, in parziale accoglimento della riconvenzionale avanzata dalla Gestione governativa, che era ASP ad esercitare illegittimamente le linee di trasporto pubblico su gomma in concorrenza con quelle istituite dalla convenuta.

Il gravame proposto contro la decisione da APM – Azienda Perugina per la Mobilità s.p.a. (società scaturita dalla fusione di ASP s.p.a. con l’Azienda Trasporti Autofilotranviari Municipalizzata di Perugia) è stato accolto dalla Corte d’Appello di Perugia che – ritenuto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Gestione governativa della Ferrovia Centrale Umbra esclusivo titolare dal lato passivo del rapporto controverso – lo ha condannato a pagare all’appellante, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 350.000,00 oltre agli interessi legali ed alle spese. Per ciò che nella presente sede ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che le due linee di trasporto su gomma istituite dalla Gestione commissariale avessero natura integrativa, e non meramente sostitutiva, delle tratte ferroviarie preesistenti, in quanto gli autobus, anzichè arrestarsi alle stazioni terminali, poste a distanza dall’abitato, si spingevano sino al centro urbano e che il servizio in tal modo espletato, che si sovrapponeva a quello esercitato, in coincidenza non solo di itinerari, ma persino di orari, da APM, integrasse, in assenza del necessario provvedimento concessorio, una fattispecie di concorrenza sleale in danno della società appellante.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui APM – Azienda Perugina per la Mobilità s.p.a. (oggi denominata Umbria TPL e Mobilità s.p.a.), ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. FCU-Ferrovia Centrale Umbra s.r.l. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, il Ministero, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, si duole del travisamento delle risultanze processuali da parte della Corte territoriale.

Rileva che il R.D.L. n. 1496 del 1932, convertito nella L. n. 624 del 1933 (abrogata nel 2008), disponeva che in casi speciali, in cui se ne riconosca la convenienza, ai concessionari di ferrovie … può essere consentita la sostituzione del servizio ferroviario con autoservizi e che la natura sostitutiva dell’autolinea non può ritenersi esclusa solo perchè il suo tracciato non è perfettamente coincidente con quello della tratta ferroviaria. Osserva che il giudice del merito, affermando che i servizi di autobus istituiti dal Commissario di governo fra (OMISSIS) sono da considerarsi integrativi (e non meramente sostitutivi) dei corrispondenti collegamenti ferroviari, non ha tenuto conto dei risultati dell’indagine affidata al ctu, il quale ha accertato, quanto alla prima linea, che il percorso dei mezzi su gomma è sostanzialmente aderente al tracciato della ferrovia per circa 20 km, mentre se ne discosta decisamente solo sull’ultimo tratto, di circa 2,9 km, laddove ascende sino al centro urbano di Todi, e, quanto alla seconda, che le fermate dell’autobus si trovano, in generale, in prossimità di stazioni o fermate del treno. Deduce, ulteriormente, che nel caso di specie l’identità sostanziale fra i servizi prima espletati su ferro e poi su gomma risulta confermata dal fatto che questi ultimi sono sempre stati svolti sulla base di una mera autorizzazione, senza che mai si sia prospettata l’ipotesi di modificare la qualificazione di servizio sostitutivo con quella di servizio integrativo o di richiedere la concessione.

Lamenta, in definitiva, l’incongruità e la mancanza di chiarezza della motivazione posta dalla Corte perugina a sostegno dell’affermata natura integrativa del servizio. Il motivo è infondato.

Il giudice del merito – dopo aver premesso che il servizio di autolinee, per potersi qualificare "sostitutivo" di quello ferroviario (e quindi esercitabile in base ad una mera autorizzazione ministeriale e non in forza di concessione rilasciata dalla competente autorità amministrativa, che è invece necessaria, ai sensi della L. n. 1822 del 1939, art. 5 allorchè il servizio sia integrativo), deve corrispondere appieno a quello "sostituito", sia per coincidenza di tracciato (ancorchè questo non sia perfettamente sovrapponibile), sia per coincidenza di orari, di fermate e di siti terminali – ha ritenuto che entrambe le linee di cui si discuteva in giudizio (la (OMISSIS)) dovessero connotarsi come integrative, e non meramente sostitutive, delle corrispondenti tratte ferroviarie sulla scorta di un’approfondita analisi in fatto, condotta proprio grazie agli elementi forniti dall’espletata ctu. Quanto alla prima linea, la Corte territoriale ha rilevato che il tratto finale del percorso automobilistico, che si discostava decisamente dal tracciato della ferrovia ed, in prolungamento dello stesso, si spingeva sino al centro di Todi, costituisse dato di per sè sufficiente a denotare l’intero servizio come mirato all’assolvimento di una funzione (il raggiungimento del centro urbano, costituente punto di partenza anche del percorso inverso) altrimenti inibita al gestore ferroviario.

Analoghe considerazioni sono state svolte con riferimento alla seconda linea, rispetto alla quale il giudice del merito ha tenuto a precisare che l’affermazione del ctu, secondo cui le fermate dell’autobus erano in prossimità di stazioni ferroviarie o fermate del treno, poteva condividersi solo avuto riguardo al percorso extra urbano, mentre, per quanto concerneva il percorso urbano, l’automezzo si inoltrava nel centro di (OMISSIS), neppure sfiorato dalla ferrovia.

L’espletamento del servizio su gomma anche all’interno dei centri abitati delle due cittadine umbre, non raggiunti dal preesistente servizio su ferro, è stato quindi ritenuto dalla Corte d’appello elemento qualificante dell’intenzione della Gestione governativa di dare risposta ad esigenze di trasporto urbano sino ad allora non contemplate, rivolgendo l’offerta ad un’utenza diversa e più ampia rispetto a quella che usufruiva della ferrovia: fatto questo che, mutando in maniera sostanziale la funzione del servizio, era sufficiente a caratterizzarne la natura integrativa. Il riportato iter motivazionale, che appare perfettamente logico e coerente, non risulta contraddetto dalle argomentazioni del ricorrente: la Corte perugina ha tratto il proprio convincimento dalle risultanze della ctu, compiutamente esaminate, ed ha ampiamente chiarito perchè, ai fini del riconoscimento della natura integrativa del servizio automobilistico, dovesse ritenersi decisivo il rilievo del suo svolgimento nel pieno dei centri urbani sia di (OMISSIS), dai quali, invece, distavano notevolmente le stazioni ferroviarie delle due cittadine.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, la Corte territoriale non ha tralasciato di considerare i passi della ctu richiamati nel motivo, ma, assai più semplicemente, valutandoli nell’ambito del più complesso quadro emergente dall’elaborato tecnico, ne ha tratto conclusioni diverse da quelle che vorrebbe trame il ricorrente: sotto tale profilo, pertanto, la censura si sostanzia nella sollecitazione di una diversa lettura ed interpretazione dei risultati dell’indagine espletata, non consentita nella presente sede di legittimità.

Privo di consistenza è, infine, l’assunto del Ministero secondo cui l’accertamento compiuto dal giudice d’appello risulterebbe smentito dalla circostanza che i servizi su gomma di cui si discute sono stati sempre svolti sulla base di una mera autorizzazione, senza che mai si sia prospettata l’ipotesi di modificare la qualificazione di servizio sostitutivo con quella di servizio integrativo o di richiedere la concessione: è infatti proprio tale situazione di fatto, non corrispondente a quella di diritto, che la Corte territoriale ha giudicato idonea ad integrare l’illecito di cui all’art. 2598 c.c., n. 3. 2) Col secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2958 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte perugina abbia ritenuto che si versasse in fattispecie di concorrenza sleale. Deduce in proposito che, anche qualora potesse configurarsi una situazione di concorrenzialità, essa non potrebbe certo risolversi con una prevalenza della linea privata, posto che, al contrario, è il trasporto ferroviario a dover prevalere su quello gestito dai privati; richiama, poi, le considerazioni già svolte nel primo motivo e, ribadito che, nel caso, non ricorre un’ ipotesi di servizio integrativo esercitato in assenza di concessione, afferma che la condotta tenuta dalla Gestione governativa era del tutto lecita.

Osserva, infine, che il servizio è stato svolto senza avvalersi di alcun mezzo contrario alla correttezza professionale e che non v’è alcuna prova dei pretesi comportamenti sleali (invasione senza titolo, applicazione di tariffe inferiori, sviamento della clientela) individuati dal giudice del merito. Il motivo va dichiarato inammissibile, siccome volto non già a denunciare, secondo quanto richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea ricognizione, da parte del giudice del merito, della astratta fattispecie normativa disciplinata dall’art. 2958 c.c., n. 3 – ovvero a sollevare un problema di interpretazione di detta disposizione codicistica, perchè non applicabile all’ipotesi in cui il servizio integrativo sia svolto in assenza di concessione – bensì a contestare l’inerenza della norma in questione alla concreta fattispecie dedotta in giudizio e dunque a censurare la sentenza sotto il diverso – e non allegato- profilo del vizio di motivazione.

Va aggiunto, per completezza, che l’inammissibilità del motivo andrebbe dichiarata anche nel caso in cui il suo esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non dovesse ritenersi precluso dall’errata qualificazione in diritto attribuitagli dal ricorrente, stante l’assoluta genericità delle critiche che investono gli accertamenti in fatto del giudice del merito.

Nell’affermare poi, la prevalenza del trasporto ferroviario su quello privato, il Ministero dimentica che anche il servizio gestito da privati in regime di concessione è pubblico e che la preferenza accordata dalla L. n. 1822 del 1939, art. 5 a chi sia già concessionario di servizio ferroviario, qualora si tratti di istituire nuove autolinee concorrenti o che costituiscano un’importante e diretta integrazione di detto servizio, ha ad oggetto proprio il rilascio della concessione.

In definitiva, come emerge anche dalla lettura della memoria ex art. 378 c.p.c. depositata, il ricorrente fonda tutte le proprie difese sulla "convinzione" della natura sostitutiva e non integrativa del servizio di autolinee gestito in concorrenza con APM, omettendo di considerare che essa non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata.

Inammissibili, perchè illustrate per la prima volta in memoria, sono infine le censure con la quali il Ministero lamenta la mancanza di prova della sussistenza del danno, liquidato in via equitativa dal giudice del merito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei Ministero al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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