Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 26-10-2011, n. 38798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste ricorre avverso la sentenza emessa ex art. 444 e sgg. cod. proc. pen. in data 15 ottobre 2010 dal Tribunale di Trieste, nei confronti di K.P., rilevando che, nell’applicare la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza per alterazione da bevande alcoliche, commesso il 1.8.2009, non è stata disposta la confisca del veicolo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1 Occorre al riguardo brevemente ripercorrere alcune tappe relative alle modifiche normative intervenute in materia.

1.2 Con il D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, è stata introdotta, per la più grave ipotesi di cui alla lett. c) (ricorrente nella specie, essendo stato accertato un tasso di 2.41 g/l alla prima prova e di 2,36 alla seconda) la previsione della confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche o di stupefacenti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

1.3 Con la L. n. 120 del 2010 la disciplina normativa al riguardo è stata parzialmente modificata, specie per quanto riguarda il potere di sequestro che è stato attribuito espressamente all’autorità amministrativa. Anche la natura della confisca ne è rimasta coinvolta e questa Corte ha di recente chiarito che la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza ha assunto, a seguito delle modifiche apportate alla L. n. 120 del 2010, art. 186, natura di sanzione amministrativa accessoria (sez. 4 4.11.2010 n. 45023 rv.

248858).

1.4 Tale ennesima legge di riforma del Codice della Strada non ha dettato alcuna disciplina transitoria in relazione ai sequestri disposti ed eseguiti sotto il vigore della precedente disciplina; ha rafforzato le sanzioni penali tipiche per l’illecito in questione (arresto ed ammenda, confermando – evidentemente – la natura penale dell’illecito), ed ha riqualificato come amministrativa la sola natura della confisca. Non si tratta, quindi, di una "depenalizzazione" dell’illecito, ma della depenalizzazione solo della sanzione accessoria della confisca, tanto evocando i principi stabiliti dall’art. 2 c.p., comma 4 e L. n. 689 del 1981, art. 1 (V. Sez. Un., Rv. 197698).

La singolare (e forse inedita) situazione che con la legge di riforma si è venuta a delineare è diversa da quella tipica disciplinata dalla legge, come interpretata dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite: non si è trasformato un illecito penale in illecito amministrativo, ma si è trasformata in amministrativa solo una sanzione accessoria, precedentemente penale, non iscrivibile al novero all’apparato sanzionatorio tipico dell’art. 17 c.p.. In siffatto contesto, per il principio del favor rei, la nuova disciplina, amministrativa, di tale sanzione accessoria, è sicuramente applicabile anche ai fatti commessi in precedenza, il trattamento amministrativo essendo, per definizione, più favorevole per l’imputato di quello penale. 1.5 Per quelle fattispecie in cui, come nel caso che ci occupa, la confisca sia stata erroneamente non disposta, l’impugnata sentenza va annullata con rinvio affinchè venga disposta, previo controllo dei presupposti di appartenenza del veicolo dalla norma stabiliti, la confisca amministrativa. Infatti il legislatore con la richiamata novella, pur nel contesto sopra precisato da cui si ricava la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha attribuito espressamente al giudice il potere di applicare obbligatoriamente la confisca con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca, con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato). In definitiva il GIP oltre ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida dovrà anche applicare l’analoga sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo e per tale ragione va disposto l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Quanto alla circostanza che il veicolo, come risulta dal ricorso del Procuratore Generale, sia solo parzialmente di proprietà dell’imputato, questa Corte di legittimità ha già affermato che "E’ ammissibile la confiscabilità parziale di un compendio sequestrato allorchè una sola parte di esso sia di proprietà del condannato e la confisca dell’intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato, quali sono gli eredi dell’imputato prosciolto da esso per morte.

Al riguardo non va confusa l’applicabilità della misura di sicurezza che trova la sua disciplina nell’art. 240 cod. pen. con le modalità di esecuzione di essa quando un compendio di beni sia indivisibile o indiviso e possa comportare una incidentale comunione tra lo stato ed altri soggetti rispettivamente nella parte (o nella quota) soggetta alla misura ed altra cui essa non è estensibile" (Sez. 3 17.10.1984 n. 1650 rv. 167059). Principio ribadito da questa stessa sezione che ha ritenuto legittimo il sequestro per intero di un veicolo "con il quale è stato commesso il reato" in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato (sez. 4 3.7.2009 n. 41870 rv 245439; massime precedenti conformi: N. 2887 del 2008 Rv. 238592, N. 28189 del 2009 Rv. 244690).

3. In conclusione, deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Trieste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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